luca78

Nuovo Iscritto
Salve a tutti vi sottopongo un quesito:
Stasera ho avuto un'Assemblea Straordinaria in un Condominio da me Amministrato e all'O.d.g. c'erao i seguenti punti:
1) Spostamento di una tubazione d'acqua
2) lavori da effettuare sull'ascensore dopo verbale dell'asl
3) richiesta dei Vigili del Fuoco di fare il Certificato di Prevenzione Incendi
L'assemblea è andata nulla perchè non abbiamo raggiuanto i millesimi mnimi
Chiedo se devo convocare una nuova assemblea o visto che sono tutte richieste obbligatorie posso dare inizio ai lavori ugualmente senza sentire i condomini.
Potrebbero essere considerate Innovazioni queste opere?
grazie
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Ciao,
Convocala nuovamente facendo presente, che essendo interventi richiesti da ASL e Vigili de Fuoco, se non adempiono, incorrono a sanzioni amministrative.
Nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari al fine del rispetto delle previsioni di legge, l’assemblea è tenuta ad assumere le necessarie delibere. In caso di mancata deliberazione, è applicabile alla fattispecie l’art. 1105, ult. co., c.c., ai sensi del quale se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.
Non sono considerate innovazioni e comunque essendo opere di adeguamento, abbiano carattere di manutenzione e che pertanto sia necessaria la maggioranza semplice per l’approvazione delle delibere, anche quando ciò comporti interventi su parti comuni che costituirebbero innovazioni, purché essi siano strettamente dipendenti dalla necessità di eseguire gli adeguamenti sulla sicurezza agli impianti.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
A completamento di quanto detto da Alexia è opportuno aggiungere che l' amministratore non ha il potere di spesa senza autorizzazione da parte dell' assemblea, ad eccezione delle spese strettamente necessarie per eliminare i rischi potenziali a cose e persone.

Tenuto conto di questa situazione e della responsabilità ex-lege di ultima istanza a cui l' amministratore è sottoposto, è opportuno esplicitare sia nella convocazione sia nel verbale di assemblea (anche se deserta), che l' amministratore si presenta dimissionario in caso l' assemblea non ottemperi alle disposizioni previste dalla legge.
 

raflomb

Membro Assiduo
Per interpretazione in via analogica ed estensica con la sentenza sotto riprodott:
Cassazione penale , sez. I, sentenza del 21.05.2009 n. 21401.


Allorchè un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, l'obbligo di rimuovere la situazione pericolosa incombe sui proprietari ovvero a chi per loro è obbligato alla conservazione dell'edificio, e cioe', in virtu' del mandato conferitogli dai condomini, all'amministratore.


Tuttavia è principio consolidato che la mancata formazione della volontà assembleare e l'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell'amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall' attribuibilità ai medesimi dell'origine della situazione di pericolo

ritengo che suo dovere è quello di riconvocare l'assemblea esplicitando all'ordine del giorno i temi sui quali l'assemblea dovrà deliberare, avvertendoli, inoltre, che potranno incorrere in sanzioni amministrative, e penali ove ad es. l'omesso intervento all'ascensore potrebbe produrre danni alle persone.
 

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