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Perdona la franchezza ...ma è evidente che sei più sulla prima che sulla seconda.Ho la presunzione e le conoscenze
Stavo completando quando ho visto l'aggiornamento "rateale" (male) quindi rettifico in tempo reale...eravate 3 contro 7 prima...e pure sul "tutto nuovo/diverso" 3 contro 4 ...quindi persono peggio perché comunque non arrivate nemmeno ad 1/3 dei millesimi il che permette alla maggioranza di appeovare praticamente tutto quanto non implichi l'unanimità.Non è lo stesso amministratore! e quelli che chiami, non capisco a che titolo, "incontentabili", non sono gli stessi. Anche la Città e diversa, come diverso è l' immobile e diverso il numero dei Condòmini. Ergo?
Queste:secondo te il fatto che l' Amministratore non convochi annualmente e nei termini l' assemblea per presentare consuntivo e preventivo, che la convochi a voce e non tramite canali di legge come fax, PEC, racc o consegna a mano; oppure che si rifiuti di effettuare una revisione della polizza assicurativa dell' immobile (ormai annosa) sono argomenti che giustifichino la revoca?
Perché l'hai spiegato dopo che avevi cambiato Condominio.non capisco a che titolo, "incontentabili", non sono gli stessi.
Allora te le cerchi tutte tuNon è lo stesso amministratore! e quelli che chiami, non capisco a che titolo, "incontentabili", non sono gli stessi. Anche la Città e diversa, come diverso è l' immobile e diverso il numero dei Condòmini. Ergo?
Allego testo dell'art 20 della legge 220 del 2012Perdona la franchezza ...ma è evidente che sei più sulla prima che sulla seconda.
Siete un "piccolo Condominio " ...una realtà dove si dovrebbe realizzare più facilmente l'armonia ...ma dove le contrapposizioni fra 2 fazioni diventano insanabili.
Stavo completando quando ho visto l'aggiornamento "rateale" (male) quindi rettifico in tempo reale...eravate 3 contro 7 prima...e pure sul "tutto nuovo/diverso" 3 contro 4 ...quindi persono peggio perché comunque non arrivate nemmeno ad 1/3 dei millesimi il che permette alla maggioranza di appeovare praticamente tutto quanto non implichi l'unanimità.
L'esistenza di gravi inadempienze permette l'adire ad un Giudice...invece passano gli anni e continui a cercare conforto nel Forum.
Visto che la frequentazione dello stesso non è stata "proficua" ti evidenzio che:
Fatta eccezione per la mancata convocazione di assemblea Ordinaria per il Consuntivo (per la quale puoi adire al Giudice) ...tutto il resto è "fuffa":
nessun obbligo di Bilancio preventivo
nessun obbligo di convocare tramite metodo "tracciabile" (il Fax non è valido comunque)
nessun obbligo di effettuare "revisione" della polizza Condominiale...cosa che puoi solo proporre ma che solo la maggioranza può approvare (imporre).
Quindi, come 7 anni fa, hai (assieme ai 2 compari) solo una farta da giocare: decidetevi.
Cogito...ergo sum.
Secondo te io ho bisogno di leggere quel testo?Allego testo dell'art 20 della legge 220 del 2012
In ordine:Secondo te io ho bisogno di leggere quel testo?
È per questo che mi son permesso di evidenziare la tua "presunzione" di sapere e il non aver tratto completo profitto dal frequentare il Forum.
Una convocazione "verbale" è perfettamente lecita ...il "deve" normativo è unicamente per evitare una impugnazione di annullamento per "difetto di convocazione".
La presenza in assemblea, seppur convocata solo verbalmente, sana qualsiasi "difetto" di convocazione.
Ma, come in precedenza, dubito tu (voi) abbia(te) mai preso in considerazione di utilizzare il ricorso al Giudice con l'unico vero valido motivo: la mancata (o ripetutamente ritardata) convocazione di Assemblea Ordinaria Annuale.
Mi rallegra (ai limiti dell'ilarità) che ti preoccupi per la mia competenza...ma ti confido che l'ho letto ben prima che venisse promulgato (ora si chiama art. 66 DACC ed ha subito 3 integrazioni/modifiche)).-temevo non l'avessi letto e interpretato in modo errato
È un "deve" talmente categorico...che l'inosservanza rende la delibera solamente "annullabile"...pensa te... nemmeno incluso nei "vizi" che determinano la nullità.-il "deve" non ammette
Davvero?è stato spiegata la ragione per cui è stata scartata la decisione di un eventuale ricorso al Giudice
Stupefacente...un sedicente "presuntuoso esperto" che manco conosce l'ABC.se poi dalla corretta gestione della assemblea,verbalizzando, viene che i restanti accettano di buon grado l' odierna gestione, dopo aver loro esposto le gravi inadempienze ai tre non rimane altro che ricorrere al Tribunale. Cosa da evitare? Certo! A parte il costo si va incontro alla possibilità che dallo stesso venga nominato un Amministratore che di tutto sa meno che di amministrazione di Condomìni....un Amministratore nominato da un Tribunale il quale ha riunito sotto unica voce Cassa e Banca il totale delle disponibilità finaziarie. Il che è tutto dire !
Grazie per aver pontificato |Mi rallegra (ai limiti dell'ilarità) che ti preoccupi per la mia competenza...ma ti confido che l'ho letto ben prima che venisse promulgato (ora si chiama art. 66 DACC ed ha subito 3 integrazioni/modifiche)).
Quanto al "interpretare"... è evidente che, senza tirare in ballo titoli o qualifiche, non sono io dalla parte sbagliata.
Si chiama Cidice Civile ...ben diverso da quello Penale ...ma evidentemente non sei edotto sulla diversa "sfumatura" (eufemistico).
È un "deve" talmente categorico...che l'inosservanza rende la delibera solamente "annullabile"...pensa te... nemmeno incluso nei "vizi" che determinano la nullità.
Magari un ripassino all'art 1137.
Davvero?
Stupefacente...un sedicente "presuntuoso esperto" che manco conosce l'ABC.
..ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio...
Non cito l'articolo (numero) ... così ti applichi nella ricerca...e lo metabolizzi meglio.
Ps.
Io scrivo a beneficio di tutti...anche delle "capre" che hanno la presunzione di sapere...ma poi tornano ripetutamente a chiedere sugli stessi argomenti.
Mi rallegra (ai limiti dell'ilarità) che ti preoccupi per la mia competenza...ma ti confido che l'ho letto ben prima che venisse promulgato (ora si chiama art. 66 DACC ed ha subito 3 integrazioni/modifiche)).
Quanto al "interpretare"... è evidente che, senza tirare in ballo titoli o qualifiche, non sono io dalla parte sbagliata.
Si chiama Cidice Civile ...ben diverso da quello Penale ...ma evidentemente non sei edotto sulla diversa "sfumatura" (eufemistico).
È un "deve" talmente categorico...che l'inosservanza rende la delibera solamente "annullabile"...pensa te... nemmeno incluso nei "vizi" che determinano la nullità.
Magari un ripassino all'art 1137.
Davvero?
Stupefacente...un sedicente "presuntuoso esperto" che manco conosce l'ABC.
..ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio...
Non cito l'articolo (numero) ... così ti applichi nella ricerca...e lo metabolizzi meglio.
Ps.
Io scrivo a beneficio di tutti...anche delle "capre" che hanno la presunzione di sapere...ma poi tornano ripetutamente a chiedere sugli stessi argomenti.
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