Allora: a questo punto l'amministratore dovrà convocare un'assemblea per deliberare sul resistere o meno all'azione promossa dai condomini danneggiati.
In questa sede, lei voterà per non resistere in giudizio: se l'assemblea deciderà anch'essa di NON resistere, lei farà verbalizzare che, avendo già votato a favore dei lavori, intende essere manlevato (per la propria quota) dalle spese legali che eventualmente fossero già maturate.
Se l'assemblea voterà a favore della resistenza in giudizio, lei si atterrà al disposto di cui all'art. 1132 cod. civ. che riporto: Dispositivo dell'art. 1132 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ → Titolo VII - Della comunione (Artt. 1100-1139) → Capo II - Del condominio negli edifici
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto (1) notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (2) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizioche non sia stato possibile ripetere (3) dalla parte soccombente [1138 4].
Note
(1) Ad esso viene parificato l'avviso dato con lettera raccomandata o il dissenso espresso nel verbale dell'assemblea condominiale.
(2) Si tratta di un termine di decadenza [v. 2964; Libro VI, Titolo V].
(3) Ottenere in conseguenza dell'esito favorevole della lite.