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User_10569

Ospite
Vi faccio sapere che il condominio ha solo due anni.........e il problema della mancanza pendenza della rete fognaria agli inquilini del piano terra si è presentato subito. Si sono rivolti al costruttore, ma questi non vuole intervenire, allora per poter iniziare a vivere nei loro appartamenti, si sono rivolti ai condomini in modo che vengano eseguiti i lavori e poi rivalersi in giudizio contro il costruttore................ma inutilmente perchè come vi ho già spiegato precedentemente si sono riuniti prima dell'assemblea straordinaria ed hanno già deciso come votare im modo che non vengano eseguiti i lavori. La rete fognaria è condominiale e le due giovani coppie del piano terra continuano a rimandare la loro convivenza.
 

raflomb

Membro Assiduo
responsabilita' del costruttore

Vi faccio sapere che il condominio ha solo due anni.........e il problema della mancanza pendenza della rete fognaria agli inquilini del piano terra si è presentato subito. Si sono rivolti al costruttore, ma questi non vuole intervenire, allora per poter iniziare a vivere nei loro appartamenti, si sono rivolti ai condomini in modo che vengano eseguiti i lavori e poi rivalersi in giudizio contro il costruttore................ma inutilmente perchè come vi ho già spiegato precedentemente si sono riuniti prima dell'assemblea straordinaria ed hanno già deciso come votare im modo che non vengano eseguiti i lavori. La rete fognaria è condominiale e le due giovani coppie del piano terra continuano a rimandare la loro convivenza.

Sembra evidente che nel caso descritto ci sia una chiara e manifesta responsabilità del costruttore, ne consegue che trattandosi di ingenti spese da affrontare si rende comprensibile anche l'atteggiamento dissenziente manifestato da alcuni condomini nell'anticipare un esborso che non gli compete.
Ciò premesso, agire con provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc contro il costruttore: questo dovrebbe essere l'oggetto della delibera.
 
I

iaragos

Ospite
agire con provvdimento d'urgenza ex art. 700 cpc contro il costruttore: questo dovrebbe essere l'oggetto della delibera.
sacrosante parole:ok:
altra pecca dell'amministratore (a meno che l'architetto che ha redatto la perizia non abbia escluso la responsabilità del costruttore...ad esempio per un imprevedibile assestamento del terreno, come ipotizzava in astratto un precedente post)
 
U

User_10569

Ospite
Non c'è nessun assestamento del terreno, i tubi della rete fognaria poggiano sulla soletta dei garages per cui non c'è neppure la possibilità di intervenire per dare più pendenza a meno di forare la soletta e far correre i tubi nei corselli dei garages.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
cosa si può e no

ognuno può vedersi con chiunque, ci mancherebbe! in parlamento addirittura c'è il famoso transatlantico, il corridoio, da cui la politica di corridoio, ovvero una persona si può accordare in qualsiasi momento con chiunque, il problema non è questo. il problema è l'impossibilità di vivere in un appartamento....da due anni? ma qui siete tutti matti? si va subito dai vigili urbani, all'asl, ai vigili del fuoco, al comune/circoscrizione. fino alla polizia e ai carabinieri. si denuncia in tutti questi posti la situazione. Mica siamo in India!!
 
I

iaragos

Ospite
Non c'è nessun assestamento del terreno, i tubi della rete fognaria poggiano sulla soletta dei garages per cui non c'è neppure la possibilità di intervenire per dare più pendenza a meno di forare la soletta e far correre i tubi nei corselli dei garages.
e allora si cita pure il progettista, alè!
 

ergobbo

Membro Attivo
Se il problema va avanti da due anni è ovvio che l'amministratore non può attivarsi con i lavori giustificandoli poi con l'estrema urgenza. Rischierebbe di non vedersi approvare la spesa e doverli pagare di tasca sua.
A mio avviso ha fatto invece benissimo a convocare l'assemblea perché decida in merito.
Vista la situazione le possibilità sono due:

1) I lavori vengono approvati, e tutto finisce a tarallucci e vino (ipotesi improbabile)
2) I lavori non vengono approvati; l'amministratore fa presente che in base a quella delibera il condominio diviene passibile di denuncia da parte dei danneggiati e propone la creazione di un fondo spese legali per agire contro il costruttore (cosa che non può fare senza soldini...). Se gli viene rifiutato anche questo, lui avrà fatto tutto quanto in suo potere
 
U

User_10569

Ospite
Purtroppo quello che temevo si è avverato. In assemblea straordinaria la maggioranza dei condomini ha deciso di non far eseguire i lavori delle fognature. A questo punto i due condomini del piano terra hanno provveduto ad iniziare una causa contro l'amministratore e il condominio. Come andrà a finire? Sono preoccupato pur avendo io in assemblea votato a favore dei lavori.......ma la causa è condominiale e anch'io sono stato inserito nella causa. Aiuto !!!!! Un inquilino del piano terra che ha deciso, fra un mese di andare a convivere con la sua ragazza, ha minacciato non potendo usufruire del suo appartamento, di andare ad abitare in una casa in affitto e le spese di affitto e trasloco inserirle nella causa a carico del condominio. Ma lo può fare? Grazie se vorrete darmi una risposta.
 
I

iaragos

Ospite
Allora: a questo punto l'amministratore dovrà convocare un'assemblea per deliberare sul resistere o meno all'azione promossa dai condomini danneggiati.
In questa sede, lei voterà per non resistere in giudizio: se l'assemblea deciderà anch'essa di NON resistere, lei farà verbalizzare che, avendo già votato a favore dei lavori, intende essere manlevato (per la propria quota) dalle spese legali che eventualmente fossero già maturate.
Se l'assemblea voterà a favore della resistenza in giudizio, lei si atterrà al disposto di cui all'art. 1132 cod. civ. che riporto: Dispositivo dell'art. 1132 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ → Titolo VII - Della comunione (Artt. 1100-1139) → Capo II - Del condominio negli edifici

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto (1) notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (2) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizioche non sia stato possibile ripetere (3) dalla parte soccombente [1138 4].
Note

(1) Ad esso viene parificato l'avviso dato con lettera raccomandata o il dissenso espresso nel verbale dell'assemblea condominiale.

(2) Si tratta di un termine di decadenza [v. 2964; Libro VI, Titolo V].

(3) Ottenere in conseguenza dell'esito favorevole della lite.
 

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