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User_54452
Ospite
grazie...molto interessantenel caso tuo può interessarti anche:
art. 66, primo comma, disp. att. cod. civ. l’assemblea condominiale deve essere convocata annualmente dall'amministratore, in via ordinaria, per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 cod. civ. Può essere, inoltre, convocata in via straordinaria quando l’amministratore lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. In quest’ultima ipotesi, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini interessati possono provvedere direttamente alla convocazione.