U

User_54452

Ospite
nel caso tuo può interessarti anche:
art. 66, primo comma, disp. att. cod. civ. l’assemblea condominiale deve essere convocata annualmente dall'amministratore, in via ordinaria, per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 cod. civ. Può essere, inoltre, convocata in via straordinaria quando l’amministratore lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. In quest’ultima ipotesi, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini interessati possono provvedere direttamente alla convocazione.
grazie...molto interessante
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto