takecare

Nuovo Iscritto
Buonasera,

avrei un quesito: se un condomino non paga le spese condominiali (dall'atto del suo insediamento per
essere precisi) è corretto che possa partecipare alle assemblee condomiali esprimendo il voto per i propri millesimi? O delegando qualche altro condomino a rappresentarlo?

Non è possibile "inibire" questo suo diritto per il fatto che non ottempera ai suoi doveri di condomino?

Grazie e buona serata
 

takecare

Nuovo Iscritto
Grazie della risposta.

Una domanda ulteriore: esiste un termine entro il quale le spese non pagate vadano in prescrizione?

Grazie ancora e buona serata.
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
ho un problema analogo e da un parare di magistrato se non sussistono cause pendenti, nel qual caso i termini restano congelati dalla data di inizio della lite giudiziaria, si può retrocedere fino a 5 anni, se con causa legale vinta fino a 5 anni prima l'anno di inizio causa.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti, anche in questo specchietto riassuntivo dicono 5 anni;
La conservazione di fatture e documenti - Centro Tutela Consumatori Utenti
Comunque direi piuttosto che l'amministratore ha il diritto/dovere di pretendere il pagamento sino a giungere al Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione (vedi art. 63 Disp. Att. cc), quindi i cinque anni per l'eventuale prescrizione potrebbero esserci solo per una dimenticanza.
 

nominorleo

Nuovo Iscritto
Non è possibile inibire al condomino moroso la partecipazione all'assemblea condominiale, sia di persona che per delega in quanto è un diritto ancito dal codice civile. E' dovere dell'amministratore chiedere al Giudice l'emanazione del decreto ingiuntivo per il pagamento, senza opposizione.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Grazie della risposta.
Una domanda ulteriore: esiste un termine entro il quale le spese non pagate vadano in prescrizione?
Grazie ancora e buona serata.

Questa domanda è difficile, ed io non ho una risposta certa.

Ti scrivo il mio punto di vista: Ogni anno l' assemblea approva il rendiconto; sul rendiconto è indicato anche il conguaglio che comprende tutti i debiti che si riferiscono agli anni precedenti.
Pertanto ogni anno il condominio approva la situazione che comprende anche i debiti dei condòmini morosi.

Se ad esempio dopo 10 anni di progressione dei debiti (che tutti gli anni vengono approvati), il condòmino moroso impugna l' ultimo rendiconto perchè sostiene che i debiti di dieci anni prima sono prescritti, e il condominio si oppone perchè sostiene che tutti gli anni i debiti sono stati riconteggiati e approvati nel conguaglio, e quindi la prescrizione non vale perchè è stata interrotta con l' approvazione, ...in questo caso chi vince?

A mio giudizio vince il condominio! Però non credo ci sia mai stata una sentenza su questo punto.
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
in questi casi è meglio approvare il rendiconto consuntivo come titoli di spese ma non il riparto o mancata sanatoria di eventuali morosi, comunque personalmente anch'io ritengo che il condomio abbia buone possibilità di vincerla ma quanto retroattivo dei 5 anni potrebbe essere andato in prescrizione.
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
il nostro amministratore dopo 3 mesi di ritardo sui tempi stabiliti in assemblea invia una lettera di pagamento aspetta 15 giorni,poi senza aspettare altro tempo fa il decreto ingiuntivo.un nostro condomino tutti gli anni paga il triplo di cio che gli spetta pagare.arriva sempre con il decreto ingiuntivo poi paga.contento lui.la soluzione secondo me e' stabilire un termine in assemblea,e dopo tale data autorizzare l'amministratore a procedere automaticamente.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Se ragioniamo a "fil di codice" non sarei tanto sicuro che il condominio potrebbe vincere nell'ipotesi citata da Azzaretto che, ovviamente, fa solo come paradosso. Infatti, con la semplice approvazione, anno per anno, del rendiconto, non si interrompe il decorso della prescrizione. Ma la si interrompe solo con una esplicita richiesta di pagamento avanzata da chi ne ha titolo (L'amministratore per il Condominio), semprechè non siano passati 5 anni dall'ultima richiesta.
 

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