Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ti ripeto che eccetto quella di un Tribunale di 1°grado vi sono una svariata serie di sentenze (e parecchie anche di Cassazione) che hanno dato torto.

L.'irregolarità la commette chi emette l'assegno e non chi lo porta all'incasso.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Grazia a tutti
Una fotocopia con timbro e firma in originale non e'un pexzo di carts straccia
Un placet verbale all'incasso anzitempo:CI vogliono testimoni.
Il termine concordato per l'incassgno non era maturato
cerchero sentenze cassazione.
Ma un assegno privi di tutti I suoi elenenti non si emetye e non si prende.
Ripeto almeno non si fa ricevita per accettazione.
Quindi no protest no pignoramento.
Certo la fornitura VA comunque pagata.
Ed Il giudiece nel merito condannera Il traente a pagare la fornitura oggetto.
Quantificare Il danno ricevito falls Srl con Il protesto VA dimostrato.
Probabile che Il trante ottenga la cancellazione del protesto con Il ricorsso durgenza.
Poi che comunque la merce VA pagata non CI piove.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Una fotocopia con timbro e firma in originale non e'un pexzo di carts straccia

Infatti è una prova che l'assegno era senza data (solitamente la appongono appena lo porti all'incasso) ... ma ciò non gioca a favore di chi lo ha emesso.

Laverlo emesso nella "coscienza" che non ci sono/saranno i fondi per la copertura è ancor più reato.

Visto che lel parole di alcuni sembra non abbiano peso:

Cassazione Penale, Sez. II, 29 luglio 2015 (ud. 21 luglio 2015), n. 33441
Corte di Cassazione Sent n. 10710/16

Proprio a "fagiolo":

Assegno bancario- patto di garanzia e patto di postdatazione- nullità- negoziazione del titolo da parte del primo prenditore in violazione del patto di garanzia e di postdatazione- irrilevanza- successivo protesto dell’assegno per difetto di provvista- legittimità- domanda ex art. 700 c.p.c. del traente di sospensione urgente della pubblicazione del protesto per violazione degli accordi di garanzia e di postdatazione- infondatezza.

Ps.
Interessante anche vedere la tua diversa opinione di un tempo:

Assegno x deposito cauzionale
 

griz

Membro Storico
Professionista
vedo due aspetti distinti nella faccenda:
- l'illegalità palese dell'operazione sulla quale non ci piove
- l'accettazione e sottoscrizione di un soggetto, palesemente non sprovveduto dell'operazione illegale, violazione dei patti sottoscritti e conseguente danno
due aspetti diversi della stessa faccenda ma sopratutto non si capisce la condotta del prendirore dell'assegno che, a conoscenza dello stato delle cose, ha consapevolmente danenggiato l'emittente
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
non si capisce la condotta del prendirore dell'assegno che, a conoscenza dello stato delle cose, ha consapevolmente danenggiato l'emittente

Facciamo così...dai una fornitura di merce per qualche migliaio di Euro ad uno "sconosciuto" che in cambio ti da un pezzo di carta "igenica"...e poi ti chiedo se "sei felice".

Della storia "a monte" è stato sòiegato poco:
-non si conoscono i termini della fornitura
-non si sa se era "conto vendita" o "vendita" vera e propria
-non si sa dopo quando si sarebbe dovuta saldare la fornitura
-non si conosce il "capitale" della ditta che ha emesso l'assegno...e le qualità dei titolari.
 

griz

Membro Storico
Professionista
tutto quello che vuoi ma se hai venduto la merce a uno sconosciuto, accetti di sottoscrivere un contratto fuori legge e poi lo mandi in protesto, non lo vedo una condotta intelligente anche perchè la merce l'hai venduta e non sai quando prenderai i soldi, per di più devi difenderti in una causa per danni che ha dei costi e dalla quale difficilmente uscirai guadagnando qualcosa
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Dimaraz
E' un conto vendita
Incasso assegno anzitempo(levata 11 Gennaio)
Srl traente con capitale minimo(è nuova nata a Luglio scorso)
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Srl prenditore società facoltosa
Ma io utilizzerei la sentenza 10710/ cassazione,ossia la ultima.
Che 10 anni fa il Tribunale di Pescara rigetta il ricorso ex art.700 cozza con quest'ultima
 

key

Membro Assiduo
Professionista
L’assegno bancario privo di data è nullo e vale come mera promessa di pagamento
Cassazione Civile, Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 20449
Donato Giovenzana, Legale d’impresa


assegno2_10.jpg

ALLEGATI
application-pdf.png

Cassazione Civile, Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 20449

L’assegno bancario privo di data di emissione è nullo, ossia, non vale come tale, ma come mera promessa di pagamento. Per il che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 L.A., in particolare l’onere di deposito del titolo presso la cancelleria del Giudice competente, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare ed a quella causale.

Al riguardo giova ricordare che il R. Decreto del 21/1/1933 n. 1736, all’art. 1, indica gli elementi essenziali che deve contenere un assegno bancario, fra cui “l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso”. Sempre detto Regio Decreto, all’art. 2, comma 1, dispone che “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario”.

L’assegno senza data è, quindi, radicalmente nullo, essendo privo, appunto, di uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un assegno; tant’è vero che il medesimo costituisce solo una promessa di pagamento, la quale non è assistita da quegli strumenti di “pressione” che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l’esecutività, l’elevazione del protesto, etc.). Va evidenziato, altresì, che è priva di efficacia l’eventuale delega a completare il titolo (quanto alla data, ma anche al luogo di emissione) in ipotesi conferita dal traente al prenditore (cfr. Cass. 828/1967).

A proposito del disposto del 2° comma dell’art. 58 L.A. (“Il possessore non può esercitare l’azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell’assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli”), l’orientamento pacifico e costante della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la norma, nel richiedere, per l’esperimento dell’azione causale, l’offerta in restituzione ed il deposito del titolo, è rivolta ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare ed a quella causale. Ne consegue che i suddetti adempimenti non condizionano l’esperibilità dell’azione causale quando si tratti di assegno che abbia perduto il proprio valore cartolare per prescrizione, ovvero non abbia mai avuto tale valore, come nel caso in cui sia stato emesso senza uno dei requisiti essenziali, quale la data di emissione. Né, in tali ultima ipotesi, quando si deduca l’intervenuto smarrimento dell’assegno, può subordinarsi l’azione causale all’esperimento della procedura d’ammortamento, non essendo questa ammissibile con riguardo ad un titolo privo dei suoi requisiti essenziali.

COMMENTS
POST NEW COMMENT
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto