L'avevo già scritto. Dato che l'assegno è un titolo esecutivo, il prenditore può direttamente (cioè senza bisogno dell'avvocato, e senza l'intervento del giudice) dare inizio all'esecuzione, notificando precetto e titolo esecutivo al traente (cioè, a chi ha "tratto", emesso l'assegno), ex art. 479 c.p.c. e nelle forme del successivo art. 480.In che cosa consiste (detto in termini non tecnici) l'azione di regresso contro il traente?