robertcan

Membro Ordinario
Proprietario Casa
La mia ex moglie regolarmente divorziati mi ha portato in tribunale per chiedere l'aumento dell'assegno mantenimento di nostro figlio di anni 19. Premetto che mi sono risposato e ho una figlia di anni 9 con l'attuale coniuge.
Percepisco una pensione ridotta di 1600€ per cause invalidanti. Ho ereditato alcuni immobili che purtroppo non producono reddito e non posso vendere causa impugnazione del testamento di alcuni parenti, che hanno trascritto il blocco.
Pago una rata a Equitalia di 800€ per mesi 60.
Il giudice ha stabilito un assegno di mantenimento di 400,00€ mensili comprese le spese straordinarie contro 250€ che avevo proposto. Il ragazzo vive con la mia ex moglie la quale economicamente sta meglio di me. Ieri su TG1 ho appreso della sentenza al riguardo, il figlio di genitori separati o divorziati ha diritto al mantenimento anche se ha il posto fisso.
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
mah..............il genitori sono obbligati al mantenimento dei figli sino a che non diventano indipendenti non fino alla maggior eta'.
mi sembra anche giusto.
se tua moglie sta economicamente meglio di te, il tuo avvocato lo fara' valere e decidera' il giudice.
 

robertcan

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Credo proprio di si. Allo stato attuale il mio patrimonio ereditato mi comporta solo spese, tra condominio, tasse etc.. Non sono locati perchè necessitano di ristrutturazione (non ho contanti) Non posso vedere causa umpugnazione del testamento. Pertanto, ora come ora e nei prossimi anni sono e resterò nei guai. Tutto provato e controprovato. Il giudice ha valutato sulla carta non certo nella pratica. Mi chiedo, se non ho contanti per pagare tasse , condominio etc.. lo stato potrebbe ipotercarmi gli immobili.
 

Gatta

Membro Attivo
Corrette sul piano giuridico le risposte.
Premesso quanto precede,una sentenza della Suprema Corte pone i puntini sulle " i " proprio sul problema del patrimonio immobiliare.
"Assegno di mantenimento per il figlio - Raggiunta maggiore età e autosufficienza dello stesso - Interruzione nella corresponsione - Legittimità - Esclusione. (Cpc, articolo 710)
Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 del Cpc, con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno.
Cass. Sezione I, sentenza 4 aprile 2005 n. 6975 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 20 del 21 maggio 2005, pagina 45). "
Al riguardo, ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori, il parametro di riferimento è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo con espressa valorizzazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Cass. Sezione I, sentenza 22 marzo 2005 n. 6197 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 17 del 30 aprile 2005, pagina 43).
Ora,la dizione "in esso compresi i cespiti improduttivi di reddito" non lascia adito a dubbi.
Peraltro ci si chiede perchè atteso lo stato di bisogno non sia possibile attivare lo "sblocco" dei beni,al limite con alienazione della propria quota,formulando altresì istanza tramite legale di un differimento o quanto meno di un alleggerimento degli "alimenti" in attesa di un recupero di liquidità.
Il modesto reddito percepito,la presenza di una figlia etc.sono tutti elementi che il giudice non potrà pretermettere.
In sintesi il suggerimento è di rivolgersi ad un valido avvocato divorzista.
Gatta
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il punto cruciale, come ti hanno detto, è un valido avvocato, non un semplice conoscitore delle procedure legali ma, idelamente, estremizzando, un "principe del foro".
 

robertcan

Membro Ordinario
Proprietario Casa
L'avv.to che mi ha seguito è un valido amico ma purtroppo non ha ancora molta esperienza nel campo divorzile.
Sicuramente, la prossima volta mi rivolegerò anche se i costi saranno maggiori al Principe del foro. Spero che questa sia la volta buona per chiudere in positivo le vicende.
Grazie per tutto
 

Gatta

Membro Attivo
...ferma restando l'amicizia col tuo legale,se manca l'esperienza...
Quindi,senza che l'amico si offenda,potresti proporgli di venire affiancato da uno spcialista della materia,da un "principe del foro" come dice jac0.
Penso che si possa chiudere il post,"premendo" altri utenti.
Gatta
 

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