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User_56610

Ospite
Carissimi vi ringrazio per l'interessamento, oggi sono stata al caf acli della mia città
Risposta: la procedura dell'Inps è corretta, in quanto la ragazza è maggiorenne e il giudice doveva intestarle l'assegno. Siccome è intestato alla madre la madre paga le tasse, anche se è per la figlia. La figlia non le avrebbbe pagate perchè non superavano la cifra stabilita dal fisco. Morale:devo pagare perchè sono intestataria dell'assegno, anche se non beneficiaria. Se non desidero pagare mi arriverà l'accertamento.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Risposta: la procedura dell'Inps è corretta, in quanto la ragazza è maggiorenne e il giudice doveva intestarle l'assegno. Siccome è intestato alla madre la madre paga le tasse, anche se è per la figlia. La figlia non le avrebbbe pagate perchè non superavano la cifra stabilita dal fisco.

MI pare una spiegazione moto "tirata" per i capelli...ma certi "cortocircuiti" non sono una novità.

In ogni caso ti hanno liquidato una somma al netto di una ritenuta/acconto sulle tasse.

I calcoli li abbiamo già spiegati.
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
MI pare una spiegazione moto "tirata" per i capelli...ma certi "cortocircuiti" non sono una novità.

In ogni caso ti hanno liquidato una somma al netto di una ritenuta/acconto sulle tasse.

I calcoli li abbiamo già spiegati.
Si, il Giudice avrà avuto le sue buone ragioni per intestare l' assegno alla madre (beneficiaria la figlia). Ma la figlia, da maggiorenne, aveva la facoltà di opporsi visto che, come si dice in apertura non l' ha fatto? Naturalmente primaveranegliocchi non mi/ci deve spiegazioni relativamente a questo. Faccio solo per puntualizzare la cosa in seno all' intera faccenda. Se non c'erano altre situazioni ostative, che non vogliamo conoscere, la maggiorenne doveva opporsi. La CU sarebbe stata emessa a lei negli stessi termini e la madre non si sarebbe trovata nelle condizioni di dover cumulare quel reddito con il suo.
 
U

User_56610

Ospite
Si, il Giudice avrà avuto le sue buone ragioni per intestare l' assegno alla madre (beneficiaria la figlia). Ma la figlia, da maggiorenne, aveva la facoltà di opporsi visto che, come si dice in apertura non l' ha fatto? Naturalmente primaveranegliocchi non mi/ci deve spiegazioni relativamente a questo. Faccio solo per puntualizzare la cosa in seno all' intera faccenda. Se non c'erano altre situazioni ostative, che non vogliamo conoscere, la maggiorenne doveva opporsi. La CU sarebbe stata emessa a lei negli stessi termini e la madre non si sarebbe trovata nelle condizioni di dover cumulare quel reddito con il suo.
Scusate ma non capisco proprio l'altro giorno leggevo di un signore che é stato condannato a pagare le spese processuali perché aveva presentato istanza di cambiare il provvedimento del giudice passando l'intestazione dell'assegno dalla madre al figlio maggiorenne e il giudice ha respinto l'istanza condannando perché essendo il figlio convivente con la madre, che gli paga vitto alloggio e oltre, l'intestazione doveva rima nere alla madre. Io non condivido pertanto qulo che mi ha detto il CAF perché il CAF ignora che gli assegni ai figli, seppur maggiorenni non sono tassabili, anche se l'intestatario é un altro
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusate ma non capisco proprio l'altro giorno leggevo di un signore che é stato condannato a pagare le spese processuali perché aveva presentato istanza di cambiare il provvedimento del giudice passando l'intestazione dell'assegno dalla madre al figlio maggiorenne e il giudice ha respinto l'istanza condannando perché essendo il figlio convivente con la madre, che gli paga vitto alloggio e oltre, l'intestazione doveva rima nere alla madre. Io non condivido pertanto qulo che mi ha detto il CAF perché il CAF ignora che gli assegni ai figli, seppur maggiorenni non sono tassabili, anche se l'intestatario é un altro
Bisognerebbe conoscere il caso di quel signore per paragonarlo a tuo e sapere perchè aveva presentato istanza di cambiare intestazione dell' assegno. Anche quel Giudice nell' emettere quella sentenza, come nel vostro caso, avrà avuto validi motivi. Se poi, dopo aver riletto quanto ti indicava Alberto Bianchi, non condividi anche quanto ti conferma altro CAF, quello più vicino al Cielo, ti consiglio di nuovo: poni, scrivendo, il quesito alla Agenzia delle Entrate della tua Città allegando quanta più documentazione possibile, a partire dalla disposizione iniziale del Giudice che si è occupato della vostra faccenda. Tieni a mente che quanto racconti a proposito dell' assegno, che mi sembra aver capito riguardi il 2018, con quanto ne consegue, si ripeterà per l' anno in corso. Come già qualcuno ha detto nel Forum Agenzia delle Entrate in un modo o nell' altro è tenuta a rispondere e di quella risposta dovrai tener conto, magari contro voglia, anche per il futuro.
 
U

User_56610

Ospite
Da Altalex.
In caso di separazione o divorzio, l'art. 337-septies c.c. stabilisce che il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, da versare - salvo diversa determinazione del giudice - direttamente all'avente diritto.
Con l’ordinanza 9 luglio 2018, n. 18008, la Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione prende posizione su una questione decisamente dibattuta in ambito divorzile: nel caso in cui sia posto a carico di un genitore l’obbligo di versare un contributo mensile a titolo di mantenimento per il figlio, e questi, pur ancora convivente con l’altro genitore e non autosufficiente, abbia superato la maggiore età, il contributo al mantenimento può essere versato direttamente al figlio e non al genitore convivente con questi?
l genitore, separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in assenza di una specifica domanda in tal senso del figlio, di adempiere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore.
A seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, infatti, benché concorrenti, risultano titolari di diritti autonomi alla corresponsione dell'assegno sia il figlio, titolare del diritto al mantenimento, che il genitore col medesimo convivente, titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per siffatto mantenimento, cui materialmente provvede. Ne discende che entrambi sono legittimati a percepire l'assegno dal genitore obbligato.
FONTE
Quotidiano Giuridico
RIFERIMENTI NORMATIVI
L. 8 febbraio 2006, n. 54
art. 155 quinquies cc
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Cassazione Civile
sez. I
Ordinanza 09/07/2018, n. 18008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE​
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. XXXX - Presidente -
Dott. XXXX - Consigliere -
et altri
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28767/16 proposto da:
XXXXX, elett.te domic. in XXXX, presso l'avv. XXXXXXX rappres. e difeso dall'avv. XXXXXXcon procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro​
G.G., elett.te domic. XXXXXXX, presso l'avv. XXXXXXXX, rappres. e difesa dall'avv. XXXXXXXXcon procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 897/2016 emessa dalla Corte d'appello di Bologna, depositata in data 24.5.2016;
udita la relazione del Consigliere, Dott. XXXXXX, nella camera di consiglio del 13 aprile 2018.
RILEVATO
che:
XXXXX propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che, pronunciando il divorzio tra lo stesso appellante e la moglie XXXX, pose a suo carico l'obbligo di versare un contributo di Euro 3000,00 per il mantenimento dei tre figli della coppia, tutti maggiorenni, disponendone il pagamento diretto di Euro 1000,00 ciascuno in favore di due dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie (oltre all'obbligo di pagare l'assegno divorzile alla moglie).
L'appellante lamentava (tra l'altro) che il Tribunale avesse disposto il versamento diretto del contributo per il terzo figlio a favore della madre convivente.
La Corte d'appello ha rigettato il gravame, condannando lo XXXX al pagamento a favore della moglie del contributo al mantenimento del figlio. a far data dal (OMISSIS). La Corte ha argomentato sul motivo d'appello in conformità del consolidato orientamento di questa Corte, rilevando che: la regola della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, di cui all'art. 337 septies c.c., è suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri della convivenza gravanti sul genitore; sia il figlio non autosufficiente coabitante con il genitore, sia quest'ultimo sono entrambi legittimati a percepire la somma dovuta (salva una specifica domanda del figlio).
Lo XXXX. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la moglie con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso; le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con l'unico motivo di ricorso è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 337 septies c.c., avendo la Corte d'appello disposto il versamento diretto alla madre della somma liquidata a titolo di mantenimento del figlio convivente, sulla base della sola convivenza, senza che sussistessero gravi e motivate ragioni per escludere il versamento diretto al figlio, da intendere quale unico legittimato a percepire tale somma.
Preliminarmente, sebbene ammissibile a norma dell'art. 360 bis c.p.c., è infondato.
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.
In particolare, gli argomenti posti a sostegno del motivo di ricorso fanno leva sul presupposto che l'art. 337 septies c.c., attribuirebbe al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il diritto esclusivo di chiedere e percepire la somma liquidata per contributo al mantenimento, non prevedendo la norma la legittimazione concorrente del genitore convivente, sicché il giudice dovrebbe motivare il versamento diretto sulla base di gravi ed adeguate ragioni. Tuttavia, tali argomenti non appaiono tali da poter sovvertire la richiamata giurisprudenza, atteso che il richiamato orientamento è fondato sul presupposto della mancata richiesta del figlio maggiorenne cui è subordinato il pagamento diretto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso inXXXXX, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2018
La questione in esame trae origine da un provvedimento del Tribunale di Bologna, con il quale, in sede di divorzio, era stato posto a carico di un padre un obbligo di mantenimento mensile da versarsi direttamente a favore di due dei tre figli, ed a favore della madre per quanto relativo al terzo figlio, ancora con lei convivente.
Il padre, tuttavia, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo appunto che il versamento potesse essere versato direttamente anche al terzo figlio, ormai maggiorenne.
Avendo la Corte di Appello rigettato il gravame, il padre aveva dunque presentato ricorso per Cassazione: anche tale ricorso veniva tuttavia rigettato, stabilendosi l’impossibilità per il padre di provvedere al versamento del mantenimento direttamente al figlio per sua esclusiva volontà.
La necessità della domanda dell’avente diritto al mantenimento diretto
Con l’ordinanza in oggetto, la Cassazione ripercorre la ratio e la disciplina degli obblighi di mantenimento, ed in particolare di quanto disposto dall’art. 337 septies
c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), il quale prevede che anche a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente possa essere disposto il pagamento di un assegno periodico, da versarsi direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice.
La diversa disposizione (e, dunque, nel caso di specie, il versamento dell’assegno di mantenimento alla madre del ragazzo maggiorenne) può evidentemente fondarsi in primis sulla circostanza che tale ragazzo ancora conviva con l’altro genitore.
In tali casi, infatti, è naturale che sia il genitore con il quale il figlio convive che in realtà materialmente provveda ai bisogni ed alle necessità del figlio. La deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne si giustifica dunque in quanto il versamento a tale genitore dell’assegno periodico diventa contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambE’ tuttavia del pari evidente però che la promiscuità delle spese che sostiene il genitore con cui convive il figlio per la gestione della casa e più in generale per il mantenimento del figlio renda difficile una esatta contabilizzazione delle stesse. Ciò innesca e fa sorgere nell’altro genitore il dubbio che in realtà quanto da lui versato mensilmente non vada interamente a vantaggio e a beneficio del figlio, ma che di tali importi ne benefici anche direttamente e materialmente l’altro genitore, pur non avendone, in linea di principio, diritto.
Come poter rimediare a tale rischio di commistione? E’ possibile per il genitore tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento pagare tale assegno direttamente al figlio così da evitare il rischio che l’altro genitore si approfitti ed usufruisca di somme a lui non destinate?
La Cassazione, in modo uniforme, ha ribadito che, in tali circostanze, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (vd. sul punto Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005).
i i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.

E’ tuttavia del pari evidente però che la promiscuità delle spese che sostiene il genitore con cui convive il figlio per la gestione della casa e più in generale per il mantenimento del figlio renda difficile una esatta contabilizzazione delle stesse. Ciò innesca e fa sorgere nell’altro genitore il dubbio che in realtà quanto da lui versato mensilmente non vada interamente a vantaggio e a beneficio del figlio, ma che di tali importi ne benefici anche direttamente e materialmente l’altro genitore, pur non avendone, in linea di principio, diritto.
Come poter rimediare a tale rischio di commistione? E’ possibile per il genitore tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento pagare tale assegno direttamente al figlio così da evitare il rischio che l’altro genitore si approfitti ed usufruisca di somme a lui non destinate?
La Cassazione, in modo uniforme, ha ribadito che, in tali circostanze, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (vd. sul punto Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005).
In conseguenza, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio.
Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento.
 
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User_56610

Ospite
Ergo non vuol dire nulla che il figlio sia maggiorenne. La madre può vedersi intestato l'assegno e siccome la signora in questione ci teneva tanto non credo proprio che ci pagasse le tasse cosa che invece é capitata a me e non lo trovo corretto, perché se da una parte la procedura mettiamo che sia giusta, d'altro canto stona con la conclamata non tassazione dell'assegno di mantenimento dei figli.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ergo non vuol dire nulla che il figlio sia maggiorenne. La madre può vedersi intestato l'assegno e siccome la signora in questione ci teneva tanto non credo proprio che ci pagasse le tasse cosa che invece é capitata a me e non lo trovo corretto, perché se da una parte la procedura mettiamo che sia giusta, d'altro canto stona con la conclamata non tassazione dell'assegno di mantenimento dei figli.
Come mai l'assegno non è stato intestato direttamente a tuo/a figlio/a ? Possibile che l'avvocato che ti ha assistita nella pratica di divorzio non sapesse niente di questo rischio (potenziale, in quanto, in particolare quella italiana, Lex (non) semper certa est !
Prova con l'interpello, che non è una conversazione con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, bensì una Richiesta scritta che ha un'apposita procedura, una tempistica , uno schema. IL testo, le motivazioni della richiesta e la tua proposta di soluzione può preparartela un avvocato con profonde conoscenze della normativa fiscale, o un commercialista "frequentatore" di Tribunali. Tu ci metterai solo la firma.
 

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