siamo alle solite: gli appartamenti di edilizia economico popolare diventano proprietà indisponibile degli enti gestori e possesso dei discendenti degli assegnatari.
La Cassazione con sentenza n. 9783 del 13.05.2015 ha sancito che:
"Non basta la parentela o la convivenza di fatto con l’assegnatario di una casa popolare per poter subentrare nel godimento di tale bene alla sua morte: affinché, infatti, un terzo soggetto possa ottenere la voltura del contratto di assegnazione della casa popolare in proprio favore occorre che, prima del decesso, egli fosse stato già riconosciuto come membro del nucleo familiare di appartenenza dell’originario conduttore da un espresso provvedimento dell’ente concedente e gestore."
tuttavia qui ci sarà un problema: l'attuale intestatario non è morto ma ha solo cambiato residenza. Ovviamente tutti i componenti del nucleo familiare dovrebbero seguire il capofamiglia se non lo fanno genereranno un nuovo nucleo familiare; i tuoi zii sono entrambi scapoli? credo che se nel contratto possa subentrare qualcuno questo potrà essere fatto solo ad uno dei due e l'altro?