StLegaleDeValeriRoma

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Quando si rende necessaria la sostituzione della porta di accesso all'ascensore come vanno divise la spese tenuto conto dell'utilità per i condomini ?

Al quesito rivoltomi da un amministratore di condominio in difficoltà va data risposta rifacendosi all'art. 1124 del codice civile I comma per cui
"le scale sono mantenute dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo."

La sostituzione di una porta difettosa rientra negli interventi di manutenzione o ricostruzione dell'ascensore cui si applica questa norma per analogia salvo che il regolamento condominiale non preveda espressamente una ripartizione diversa ad hoc.

Quindi la somma necessaria all'intervento sull'ascensore dovrà essere ripartita secondo tale criterio di legge e, consiglio pratico, l'assemblea in sede di approvazione della spesa potrà anche.... ricordarlo all'amministratore.;)

Avv. Luigi De Valeri
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi scuso con l'Avv. Valeri ma .... per amor di polemica riporto questo articolo sulla ripartizione delle spese dell'ascensore.

http://www.conafi.net/getPDF.ashx?id_upload=47
Infatti estrapolo dal tuo legato quanto scritto;

Le spese invece straordinarie,
quali la ricostruzione totale o parziale dell’impianto oppure la
sostituzione della cabina e delle porte ai piani, vanno sopportate da
tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà.

In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. --- Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975


Ossia secondo i criteri di legge come detto dall'avvocato De Valeri
 

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