Il lettore di Napoli espone un caso piuttosto frequente nella casistica.
Personalmente ho ritenuto la procedura di cui all'art.700cpc ben citato da Dea la migliore per sbloccare queste situazioni di stallo ed anche la più efficace.
Giuridicamente occorrono i presupposti per l'azione
ericulum in mora e fumus boni juris.
Dal mio manuale di proc.civ. estrapolo per opportuna conoscenza del lettore e degli Amici del Forum:
"I provvedimenti cautelari riscuotono un grande successo nelle aule giudiziarie, poiché costituiscono un rimedio, sia pure parziale, alle lungaggini che ostacolano l'ottenimento in tempi rapidi di una decisione definitiva. Tali provvedimenti mirano, infatti, a scongiurare i rischi che si annidano in una prassi giudiziaria scandita da tempi geologici, che sempre più spesso rischia di confezionare sentenze inutili perché tardive.
A questo avamposto del diritto è dedicato il presente volume.
Dopo una preliminare e necessaria disamina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669bis e ss. c.p.c.) si entra nel vivo dell'argomento, scandagliando natura, funzione, presupposti e ambito operativo dell'art. 700 c.p.c., con una ricchissima casistica giurisprudenziale che consente di cogliere le sconfinate ricadute applicative dell'istituto. Nelle parti III e IV ci soffermiamo, inoltre, sulla tutela cautelare (e d'urgenza) nel processo societario e nel processo amministrativo, cogliendo affinità e differenze con la fattispecie-madre dell'art. 700 c.p.c.
Particolare attenzione è prestata ai requisiti della tutela cautelare, ovvero il fumus boni iuris (la probabile fondatezza della pretesa) e il periculum in mora (il rischio, cioè, che l'eccessivo protrarsi di un giudizio ordinario possa facilitare il verificarsi di un danno a carico di chi invoca giustizia), che impongono al giudice di stringere i tempi: l'esigenza di evitare che il pericolo di danno si tramuti in danno effettivo non consente una cognizione piena dei fatti, per cui il giudice dovrà decidere sulla base di una cognizione sommaria, accertando la probabile esistenza del diritto ed emanando un provvedimento i cui effetti sono temporalmente circoscritti, potendo essere travolti dal provvedimento definitivo emesso all'esito del pieno accertamento raggiunto attraverso il procedimento ordinario. Questo rapporto tra provvedimento cautelare e provvedimento definitivo (c.d. "nesso di strumentalità", in quanto il provvedimento cautelare è, per così dire, "strumento" per assicurare l'utilità del futuro provvedimento di merito) ha perso, tuttavia, il pathos che lo caratterizzava fino a un recente passato. Infatti, dopo le modifiche apportate al procedimento cautelare dalle riforme del 2005, una nutrita schiera di provvedimenti cautelari (i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito e i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto) non sono più destinati ad essere implacabilmente sostituiti da un successivo provvedimento di merito: il giudizio di merito è soltanto eventuale e, qualora non venga promosso, il provvedimento cautelare d'urgenza (o altro provvedimento anticipatorio) resterà, solitario, a disciplinare quel rapporto.
Tra le misure cautelari anticipatorie il provvedimento d'urgenza è quello di più frequente applicazione, sia per la possibilità di ricorrere a questo strumento per tutelare qualsiasi diritto minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, sia per l'atipicità del contenuto del provvedimento, determinato dal giudice di volta in volta alla luce delle circostanze concrete.
L'estrema duttilità del provvedimento ex art. 700 c.p.c. affiora nitidamente dall'ampia casistica contenuta nella Parte II, dove si evidenzia la malleabilità di questo autentico toccasana, che oscilla tra questioni futili (ad esempio, le liti condominiali) e temi serissimi (il diritto alla salute minacciato dall'inquinamento elettromagnetico e il diritto di lasciarsi morire), tra diritti di stampo strettamente economico e interessi personalissimi. Insomma, l'art. 700 c.p.c. contiene moltitudini. E, forse, il suo charme risiede proprio in questo...omissis".
D'altra parte ben dice il dr.Rossi che una raccomandata sarebbe una soluzione non proprio opportuna e minerebbe il rapporto fiduciario che deve sussistere col professionista.
Ma ritengo che un colloquio "diplomatico" col legale potrebbe risolvere la questione senza incrinare il rapporto in parola.Che poi vada mantenuto o meno non sta a me decidere.
Grazie dell'attenzione.
Gatta