La Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 del 2 dicembre 2015, depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
La sentenza segue analogo intervento della Corte, che con sentenza n. 322 del 24 luglio 1998, aveva dichiarato l'illegittimità dello stesso numero 7), nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
Perciò, dopo i due interventi "additivi" della Corte, non solamente le società di capitali, ma anche le società in accomandita semplice e le società in nome collettivo beneficiano della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, finché questi rimangono in carica.
La sentenza segue analogo intervento della Corte, che con sentenza n. 322 del 24 luglio 1998, aveva dichiarato l'illegittimità dello stesso numero 7), nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
Perciò, dopo i due interventi "additivi" della Corte, non solamente le società di capitali, ma anche le società in accomandita semplice e le società in nome collettivo beneficiano della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, finché questi rimangono in carica.