Arrigo Benfenati

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Nel marzo 2011, con un preliminare di vendita ed un versamento di una caparra ho di fatto acquistato un appartamento che il venditore s'impegnava a consegnare, salvo cause di forza maggiore, entro e non oltre il 30/4/2012. Questa data è trascorsa da un pezzo, ma di consegne non se ne parla proprio, anzi si vocifera che prima del 31/12/2012 è impossibile che ciò accada. La causa potrebbe essere data dalle gravi difficoltà finanziarie ed economiche della ditta a cui era stata data in appalto la costruzione che, apparentemente, sembrerebbe quasi ultimata ma mancano sicuramente gli allacciamenti. Il cantiere attualmente è chiuso.
La mia domanda è la seguente: ai sensi dell'art. 1385 del c.c. posso recedere dal contratto e richiedere la restituzione della caparra o finanche il raddoppio della stessa ?
Per ottenere ciò è necessario essere legalmente assistiti o posso agire in proprio?
Fosse necessaria l'assistenza legale e la controparte si irrigidisse e volesse "ricorrere" si cadrebbe in mano a quale tipo di magistratura e con quali tempi di attesa?

Grazie della risposta che vorrete o potrete darmi.

Arrigo Benfenati
 

celefini

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Se la difficoltà, nasce da un problema economico dell'impresa costruttrice, sarà molto difficile, recedere dal contratto e ricevere indietro la caparra. Cerca di fare delle indagini , molto discrete, in giro per sapere di più, circa i problemi finanziari dell'impresa. Se comunque la consegna è a dicembre, ormai ci siamo, sempre che sia rispettata tale data. Per poter richiedere, la caparra, comunque devi farti assistere da un legale, evita il fai da te. Queste sono cause civili, ed i tempi per la loro risoluzione, sono per usare una battuta " biblici ".
 

Jrogin

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Per chi non conoscesse il testo del citato articolo del codice civile, lo allego di seguito:

Articolo 1385. Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte d all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantit di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra inadempiente (1218), l’altra pu recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra pu recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se per la parte che non inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Nel marzo 2011, con un preliminare di vendita ed un versamento di una caparra ho di fatto acquistato un appartamento che il venditore s'impegnava a consegnare, salvo cause di forza maggiore, entro e non oltre il 30/4/2012. Questa data è trascorsa da un pezzo, ma di consegne non se ne parla proprio, anzi si vocifera che prima del 31/12/2012 è impossibile che ciò accada. La causa potrebbe essere data dalle gravi difficoltà finanziarie ed economiche della ditta a cui era stata data in appalto la costruzione che, apparentemente, sembrerebbe quasi ultimata ma mancano sicuramente gli allacciamenti. Il cantiere attualmente è chiuso.
La mia domanda è la seguente: ai sensi dell'art. 1385 del c.c. posso recedere dal contratto e richiedere la restituzione della caparra o finanche il raddoppio della stessa ?
Per ottenere ciò è necessario essere legalmente assistiti o posso agire in proprio?
Fosse necessaria l'assistenza legale e la controparte si irrigidisse e volesse "ricorrere" si cadrebbe in mano a quale tipo di magistratura e con quali tempi di attesa?

Grazie della risposta che vorrete o potrete darmi.

Arrigo Benfenati

Egregio Benfenati la situazione ovvero l'inadempimento del venditore-costruttore qualora non l'abbia ancora fatto formalmente va contestata a questi senza ulteriore ritardo indicando la sua scelta secondo quanto le consente l'art. 1385 c.c.
Le ricordo la tutela accordata a lei nel caso di specie vertendosi in materia di immobile non ancora costruito alla data del preliminare.
Tutto ciò potrà essere fatto da un suo legale a seguito dell'esame della doc. in suo possesso.
Buona fortuna.
Avv. Luigi De Valeri

Aggiungo nell'interesse di molti lettori che si trovano nella stessa situazione che dal 21.7.2005 è operativo il decreto legislativo 122 del 2005 che tutela chi acquista dal costruttore immobili non ancora terminati al preliminare.
Anche in base a tali disposizioni uqalora la consegna dell'immobile non avvenga nei tempi promessi si può agire a tutela dei propri interessi nei confronti del costruttore-venditore che ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria in favore dell'acquirente.:daccordo:
 

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