dolly

Membro Senior
Professionista
E' questo allora il caso della duplice funzione assolta dal lastrico.
Per analogia del caso, qui di seguito la sentenza che statuisce il riparto seguendo il criterio dell'art. 1125 c.c.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL LASTRICO SOLARE Appello Milano 11 gennaio 2000, n. 4, a conferma Tribunale Milano del 27 novembre 1995, n. 10618
Lastrico solare - Duplice funzione: calpestio e copertura - Ripartizione delle spese - onere della manutenzione I lastrici solari, in generale, assolvono a una duplice funzione di copertura e di piano di calpestio, e tali diverse funzioni possono essere anche a favore di soggetti diversi, come è evidente nell'ipotesi di lastrico che, pur coprendo una porzione di edificio condominiale ( e in tale funzione servendo una pluralità di condomini), sia come piano di calpestio, in proprietà superficiaria esclusiva, ovvero in uso esclusivo di godimento di un singolo condomino ( conforme Cass. sez. un., 29 aprile 1997, n. 3672 ). La duplicità di funzioni assolte da un lastrico solare comporta dunque che in applicazione dei criteri desumibili dagli artt. 1123 e 1126, c.c. l'obbligazione propter rem di tutelarne l'integrità e quindi di provvedere alla manutenzione e conservazione vada attribuita sia al soggetto per cui funge da copertura, sia a quello che ne gode come piano di calpestio. La particolarità di una situazione che vede praticamente rovesciate le posizioni presupposte dall'art. 1126, ove cioè la pluralità dei condomini gode del piano di calpestio, mentre la copertura serve ad un solo condomino, potrebbe suggerire una diversa suddivisione dell'onere economico ma identica rimane la ratio desumibile, ossia una corresponsabilità tra l'intera comunità condominiale ed il singolo condomino che dal bene trae una particolare ed esclusiva utilità (come del resto chiaramente previsto dall'art. 1123, secondo comma, Codice civile). Deve pertanto ritenersi che l'utilità fornita come copertura abbia rilevanza pari a quella fornita all'intera comunità condominiale per il calpestio: con la conseguenza che la responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione del lastrico solare vanno posti per metà a carico del condominio e per l'altra a carico del singolo per cui funge da copertura.
 

marino giannuzzo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie dolly per la sentenza della C.A. di Milano inviata. Credo sia chiara ed esaustiva, anche se il Diritto spesso è soggetto alla interpretazione.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Nel secondo caso, la ripartizione seguirà il disposto dell'art. 1126 c.c. ovvero 1/3 a carico del proprietario/usuario del lastrico solare e 2/3 a carico del proprietario dell'unità sottostante.
nei 2/3 deve rientrarci anche chi usa il lastrico solare. cito " gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve"
 

dolly

Membro Senior
Professionista
nei 2/3 deve rientrarci anche chi usa il lastrico solare. cito " gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve"


per me non può essere applicato il 126 su un lastricato, poi una sentenza non fa primavera ciao

Nella sentenza che ho indicato NON si parla infatti dell'applicazione dell'art. 1126 c.c. (@adimecasa 1126 e non 126:) )
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
A mio modesto avviso:
- soletta e guaina impermeabilizzante sono pagate da chi sta sopra (1/3) e da chi sta sotto (2/3)
- ciò che sta sotto la soletta, ossia intonaco, etc., è a carico di chi sta sotto,
- ciò che sta sopra la guaina, ossia mattonelle, relativo materiale d'incollaggio, etc., è a carico di chi sta sopra.
Laddove proprietario di un bene è il condominio, la componente di spesa di pertinenza del proprietario va divisa in proporzione ai millesimi di proprietà.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Un plauso per lo STAFF per aver modificato l'articolo del codice civile (erroneamente indicato all'origine nel titolo della discussione).:applauso: :fiore:
 

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