Glifosato (o glifosate).anche il glisofato
Di cui non è consentito l'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie.
Così pure non è consentito l'impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura.
E la commercializzazione e l’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate e il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) non sono più consentiti.