O

Ollj

Ospite
Da musicista noto una dissonanza... Le norme o sono in vigore o non lo sono più...Nemesis sostiene....
Nessuna dissonanza: solo voler attribuire al sottoscritto quanto mai scritto.
Nemesis si limita a fare un copia incolla dell'art. di legge, non riportando invece il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in atto dopo la riforma del 2012; cosa di non secondaria importanza per tuonoblu che lamenta proprio un errore di fatto (da provare) in cui sarebbe incorso il giudice di I° grado.
Proprio per tal specificità si ritiene che, nonostante la lettera della norma, non sia venuto meno in capo al Giudice di II° grado il potere di ammettere prove ulteriori (all'unico scopo di rimediare all'errore, stante proprio la dichiarata ammissibilità dell'Appello).
Con il mio inciso non indicai il testo di legge, bensì la condizione essenziale e necessaria affinchè tutto ciò possa esplicarsi: ossia proprio quell'inciso normativo che la riforma ha tolto.
Si raffronti ciò con la disciplina dell'art.702 quater C.p.c. ed il tutto sarà a dir poco lapalissiano
Saluti
 
O

Ollj

Ospite
Matematica..... non fa per il sottoscritto!
Mi riferisco al concetto di conditio sine qua non; ecco perchè ho scritto essenziale.
A lei il responso se ciò sia equivalente (alla locuzione matematica)
Saluti.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Conditio sine qua non equivale a condizione necessaria
La condizione necessaria e sufficiente la illustro così:
Se A implica B, B allora implica A.
Infine il termine necessario matematicamente equivale ad essenziale (e nell'espressione strettamente necessario il termine strettamente è pleonastico)
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nessuna dissonanza: solo voler attribuire al sottoscritto quanto mai scritto.
Nemesis si limita a fare un copia incolla dell'art. di legge, non riportando invece il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in atto dopo la riforma del 2012; cosa di non secondaria importanza per tuonoblu che lamenta proprio un errore di fatto (da provare) in cui sarebbe incorso il giudice di I° grado.
Proprio per tal specificità si ritiene che, nonostante la lettera della norma, non sia venuto meno in capo al Giudice di II° grado il potere di ammettere prove ulteriori (all'unico scopo di rimediare all'errore, stante proprio la dichiarata ammissibilità dell'Appello).
Con il mio inciso non indicai il testo di legge, bensì la condizione essenziale e necessaria affinchè tutto ciò possa esplicarsi: ossia proprio quell'inciso normativo che la riforma ha tolto.
Si raffronti ciò con la disciplina dell'art.702 quater C.p.c. ed il tutto sarà a dir poco lapalissiano
Saluti
Se c'è un dibattito dottrinale e quant'altro è segno che quella tale legge o il tale articolo/comma della stessa o è stata annullata o
modificata e finchè si dibatte il giudice dovrà applicare l'esistente
così come risulta al momento. Anche noi dibattiamo sulle leggi
ed io in particolare lo evidenzio nel mio logo, ma nulla posso
nell'applicazione e nell'interpretazione delle stesse che restano nelle mani esclusive della magistratura. Quindi ben vengano anche i dibattiti e i riferimenti giurisprudenziale e chi come lei,li riporta
spesso, fa azione meritoria. Lo stesso va riconosciuto a Nemesis ed
altri quando le ignorano, prediligendo altri aspetti. Sono due
percorsi diversi e non vi è bisogno di metterli in contrasto.
Pacem in terra propitiana. Quiproquo.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Se ti sei iscritto alla scuola di FradJACOno, magari ben imitandolo, ne sono contento a metà...quindi non mi posso sottrarre alla domanda che trasformo nel mio dialetto:
...???...O' luoco i mammeta,,patete,, fratete,,sorete,, e muglierete
rdove ci truovu pure u cilindru ru maestru tuoi...chilli i prim'...
Cappisce a mme...!!! Giù la maschera o mio bel fraticello.
E già che ci sei fai come i due pesi massimi un bel copia e incolla
e vai a vedere in quanti modi si possa usare u' Luoco tuoi??? qpq.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
scusa, forse dico una sciocchezza...ma non potresti, sfruttando il fatto che in quei 3 mq da secoli c'è la tua autoclave e i tuoi impianti sanitari, avvalerti di qualche azione d'urgenza, tipo forse le petitorie?
non sono un'esperta, ma forse, in questo modo o in altri, potresti "ribaltare" la situazione a tuo favore in virtù del fatto che nessuno può impedirti di usare un servizio essenziale come la fornitura d'acqua alla tua proprietà, magari interessando anche l'asl...
ciao
infatti è una soluzione che mi è stata suggerita e che stiamo valutando.

Ti ringrazio
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciò che si contesta a tuonoblu non sono i sottoservizi ma la porta per accedervi; la presenza delle utenze potrà "rafforzare" l'azione d'usucapione (servitù su bene comune)

Ciò che si contesta a tuonoblu non sono i sottoservizi ma la porta per accedervi; la presenza delle utenze potrà "rafforzare" l'azione d'usucapione (servitù su bene comune)

esatto
potrebbe rafforzare l'azione di usucapione ovviamente rinunciando ad impugnare il giudizio di primo grado in appello e avviando un nuovo procedimento.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nessuna dissonanza: solo voler attribuire al sottoscritto quanto mai scritto.
Nemesis si limita a fare un copia incolla dell'art. di legge, non riportando invece il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in atto dopo la riforma del 2012; cosa di non secondaria importanza per tuonoblu che lamenta proprio un errore di fatto (da provare) in cui sarebbe incorso il giudice di I° grado.
Proprio per tal specificità si ritiene che, nonostante la lettera della norma, non sia venuto meno in capo al Giudice di II° grado il potere di ammettere prove ulteriori (all'unico scopo di rimediare all'errore, stante proprio la dichiarata ammissibilità dell'Appello).
Con il mio inciso non indicai il testo di legge, bensì la condizione essenziale e necessaria affinchè tutto ciò possa esplicarsi: ossia proprio quell'inciso normativo che la riforma ha tolto.
Si raffronti ciò con la disciplina dell'art.702 quater C.p.c. ed il tutto sarà a dir poco lapalissiano
Saluti

ciao
volevo chiedere , la riforma del 2012 che rivede le procedure civile durante i giudizi di appello ossia non consente più di produrre nuove prove in appello, poichè la mia causa è iniziata nel 2008 e conclusasi il 20 feb 2015 posso invocare la precedente procedura civile che consentiva di produrre nuove prove in appello qualora non presentate nella fase istruttoria durante il giudizio di primo grado?
 

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