Buonasera,
gradire sottoporvi il presente quesito.
In una palazzina composta da 6 condomini è stata sottoposta all'assemblea che ha approvato a maggioranza, la seguente opera muraria.
Un condomino ha chiesto l'autorizzazione per aprire una porta sul muro condominiale per consentire il passaggio dal suo garage privato, al ripostiglio condominiale (con porta chiusa a chiave) per recarsi nell'atrio dove c'è l'ascensore. Alla sua richiesta, si sono aggregati altri condomini.
Di fatto, a seguito di approvazione a maggioranza, il ripostiglio non sarà più utilizzabile da parte degli altri condomini. A mio avviso la deliberazione è nulla, ai sensi dell'art. 1102 del cc e dell'art. 1120 co. 2 del cc.
L'opera, comprimendo il diritto degli altri, è vietata ed eventualmente può essere autorizzata con il consenso unanime.
Gradirei un vostro parere. Grazie
gradire sottoporvi il presente quesito.
In una palazzina composta da 6 condomini è stata sottoposta all'assemblea che ha approvato a maggioranza, la seguente opera muraria.
Un condomino ha chiesto l'autorizzazione per aprire una porta sul muro condominiale per consentire il passaggio dal suo garage privato, al ripostiglio condominiale (con porta chiusa a chiave) per recarsi nell'atrio dove c'è l'ascensore. Alla sua richiesta, si sono aggregati altri condomini.
Di fatto, a seguito di approvazione a maggioranza, il ripostiglio non sarà più utilizzabile da parte degli altri condomini. A mio avviso la deliberazione è nulla, ai sensi dell'art. 1102 del cc e dell'art. 1120 co. 2 del cc.
L'opera, comprimendo il diritto degli altri, è vietata ed eventualmente può essere autorizzata con il consenso unanime.
Gradirei un vostro parere. Grazie