damian

Membro Attivo
Buonasera,
gradire sottoporvi il presente quesito.
In una palazzina composta da 6 condomini è stata sottoposta all'assemblea che ha approvato a maggioranza, la seguente opera muraria.

Un condomino ha chiesto l'autorizzazione per aprire una porta sul muro condominiale per consentire il passaggio dal suo garage privato, al ripostiglio condominiale (con porta chiusa a chiave) per recarsi nell'atrio dove c'è l'ascensore. Alla sua richiesta, si sono aggregati altri condomini.
Di fatto, a seguito di approvazione a maggioranza, il ripostiglio non sarà più utilizzabile da parte degli altri condomini. A mio avviso la deliberazione è nulla, ai sensi dell'art. 1102 del cc e dell'art. 1120 co. 2 del cc.
L'opera, comprimendo il diritto degli altri, è vietata ed eventualmente può essere autorizzata con il consenso unanime.
Gradirei un vostro parere. Grazie
 
U

User_29045

Ospite
Ci vorrebbe una piantina per capire meglio lo stato ante operam e post operam.

Io per esempio non riesco a capire perché dopo aver aperto questa porta (con chiave in possesso solo di quello che ha il garage) che si affaccia sul ripostiglio condominiale, non sarà più possibile per gli altri condomini fare uso del ripostiglio condominiale.
 
U

User_29045

Ospite
Cioè, voglio dire, il fatto che questo apra una porta che si affaccia sul ripostiglio condominiale, e da qui abbia accesso all'ascensore, mica significa che tutti i condomini non potranno più lasciare scope, detersivi, stracci, insetticidi, eccetera eccetera , nel ripostiglio condominiale!

Dove sto sbagliando?

Io devo capire cos'è che rende il ripostiglio non più utilizzabile da parte degli altri condomini, perché se così fosse, allora la delibera non sarebbe NULLA, bensì ANNULLABILE: vale a dire che devi metterci di mezzo l'avvocato! Le delibere non si annullano da sole, ma ci vuole un legale che prende carta, penna e calamaio, e inizia a scrivere una bella letterina all'Amministratore di Condominio, chiedendogli di rendere conto in forma scritta della sua deliberazione condominiale illegittima.
 

damian

Membro Attivo
la delibera è nulla in quanto limita l'uso delle parti agli altri condomini. Considerato che il ripostiglio è piccolo, gli altri non potranno più utilizzarlo in quanto dovranno lasciare libero il passo dal garage fino all'ascensore. Non potranno parcheggiare biciclette, taglia erba e tutto ciò che serve per la manutenzione delle parti comuni.
 
U

User_29045

Ospite
Solo una precisazione, damian.

La delibera non è NULLA, bensì è ANNULLABILE.

Questo significa che se passano TRENTA GIORNI dalla data della delibera senza che qualcuno abbia avanzato opposizione scritta al condominio tramite un LEGALE, la delibera diverrà valida a tutti gli effetti.
 

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