carlo16352
Membro Attivo
viene prima il regolamento di condominio o il codice civile? la mia è una provocazione:
Un signore è proprietario di un appartamento il cui ingresso è nella scala "A".
Questo appartamento confina con la scala "B" e il nostro signore vorrebbe qui aprire una seconda porta per poter cosi' dividere l'appartamento in due .
Il condominio acconsente nella maggioranza ,ma gli occupanti della scala "B" lo negano.Il tribunale prima in una sentenza di primo grado e la cassazione poi si sono pronunziate nei modi seguenti.
.......qualora risulti accertato dal giudice di merito che l'apertura praticata da un condomino in corrispondenza delle scale del fabbricato in condominio,non abbia apportato alcun mutamento alla conformazione ,allo spazio delle scale e non abbia limitato il godimento degli altri condomini e non abbia arrecato alcun danno o pregiudizi alle parti comuni o alla stabilita',l'apertura rientra nella disciplina dell'uso della cosa comune, non limitando in alcun modo o danneggiando il passaggio di ulteriore condomino in detta scala,fatto salvo il nuovo conteggio millesimale.In effetti il pianerottolo si configura come bene condominiale comune e non pertinenza esclusiva dei condomini di quel pianerottolo.Il signore della scala "A" è proprietario in egual misura di qualsiasi proprietario della scala "B" di entrambi le scale e non distintamente. qual' è il vostro orientamento?
inoltre mi chiedo se il custode o chiunque altro subisca o compia atti illeciti su una qualsiasi scala sono responsabili solo i condomini di quella scala o il condominio in solido? il signore puo' aprire la porta su maggioranza o ci vuole l'unanimita' anche contro le recenti pronunzie civili?
Un signore è proprietario di un appartamento il cui ingresso è nella scala "A".
Questo appartamento confina con la scala "B" e il nostro signore vorrebbe qui aprire una seconda porta per poter cosi' dividere l'appartamento in due .
Il condominio acconsente nella maggioranza ,ma gli occupanti della scala "B" lo negano.Il tribunale prima in una sentenza di primo grado e la cassazione poi si sono pronunziate nei modi seguenti.
.......qualora risulti accertato dal giudice di merito che l'apertura praticata da un condomino in corrispondenza delle scale del fabbricato in condominio,non abbia apportato alcun mutamento alla conformazione ,allo spazio delle scale e non abbia limitato il godimento degli altri condomini e non abbia arrecato alcun danno o pregiudizi alle parti comuni o alla stabilita',l'apertura rientra nella disciplina dell'uso della cosa comune, non limitando in alcun modo o danneggiando il passaggio di ulteriore condomino in detta scala,fatto salvo il nuovo conteggio millesimale.In effetti il pianerottolo si configura come bene condominiale comune e non pertinenza esclusiva dei condomini di quel pianerottolo.Il signore della scala "A" è proprietario in egual misura di qualsiasi proprietario della scala "B" di entrambi le scale e non distintamente. qual' è il vostro orientamento?
inoltre mi chiedo se il custode o chiunque altro subisca o compia atti illeciti su una qualsiasi scala sono responsabili solo i condomini di quella scala o il condominio in solido? il signore puo' aprire la porta su maggioranza o ci vuole l'unanimita' anche contro le recenti pronunzie civili?