Attestazione di Prestazione Energetica degli edifici. Facciamo il punto ad oggi.
Il D.L. 63/2013 ha previsto che l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) debba essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario . Inoltre, gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono dotarsi di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità . Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, mentre negli altri casi l’onere grava sul proprietario dell’immobile.
L’APE è normalmente riferito ad una unità immobiliare; Ma può essere riferito a più unità immobiliari (facenti parte di un medesimo edificio) qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente/i , dal medesimo impianto termico di riscaldamento o raffrescamento
L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio (a condizione che gli impianti esistenti siano a norma e correttamente manutenuti) ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Superata la questione della temuta nullità non piu’ sussistente , stante la pronuncia dell’allora Ministero degli Interni (Cancellieri) si pone in sintesi il dubbio :
Allegare o non allegare ? ,”This is the question” cui ha posto fine Il D.L. 145/2013 (art. 1, comma 7) ; per cui ad oggi la questione è cosi’ riassumibile:
“Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari ./.... sanzioni " .
(n.d.r per cui vale la pena di ribadire che sussiste l’obbligo di allegazione quando vengono locate una pluralità di unità immobiliari)
Il D.L. 63/2013 ha previsto che l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) debba essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario . Inoltre, gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono dotarsi di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità . Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, mentre negli altri casi l’onere grava sul proprietario dell’immobile.
L’APE è normalmente riferito ad una unità immobiliare; Ma può essere riferito a più unità immobiliari (facenti parte di un medesimo edificio) qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente/i , dal medesimo impianto termico di riscaldamento o raffrescamento
L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio (a condizione che gli impianti esistenti siano a norma e correttamente manutenuti) ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Superata la questione della temuta nullità non piu’ sussistente , stante la pronuncia dell’allora Ministero degli Interni (Cancellieri) si pone in sintesi il dubbio :
Allegare o non allegare ? ,”This is the question” cui ha posto fine Il D.L. 145/2013 (art. 1, comma 7) ; per cui ad oggi la questione è cosi’ riassumibile:
“Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari ./.... sanzioni " .
(n.d.r per cui vale la pena di ribadire che sussiste l’obbligo di allegazione quando vengono locate una pluralità di unità immobiliari)
Ultima modifica: