Questo è quanto ha detto la Corte dìappello di Pesaro:
Nel merito, ritenne fondato l'ultimo motivo di appello perche' era palese l'esistenza della servitu' di passaggio per destinazione del padre di famiglia, negata dal giudice di primo grado, e cio' in quanto essa era nei fatti, essendo stata praticata sin dal 1953, ed era irrilevante che di detta servitu' non vi fosse alcun accenno negli atti, nel regolamento condominiale o nelle planimetrie depositate presso il comune; osservo', inoltre, che era altresi' irrilevante che detta servitu' fosse fastidiosa per i proprietari dell'appartamento dell'ultimo piano, in relazione al fatto che essi risiedevano a Genova e non a Pesaro, e che tale fastidio non legittimava la richiesta di spostamento della servitu' in altro luogo, perche' a tal fine era necessario il consenso unanime di tutti i condomini.
Ritengo comunque più equilibrato affernare, che di servitù si possa parlare solo nel caso in cui il condominio non abbia la possibilità di aprire un accesso autonomo su una parte condominiale in modo da eliminare qualsiasi onere a carico della proprietà esclusiva, ovvero solo quando ricorra un'effettiva interclusione che equivale ad impossibilità oggettiva a realizzare un accesso condominiale.
Ove sussista questa possibilità il condominio ha il dovere di adottarla.