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JERRY48
Ospite
Opere su parti di proprietà o di uso individuale:L'assemblea non può vietare al singolo condomino di installare un’antenna autonoma a meno che ciò comporti un pregiudizio alle parti comuni dell’edificio, oppure sia pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini.
<< il condomino nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea >>.
Convocata l'assemblea, pertanto, l'interessato interloquisce con il condominio circa le modifiche a realizzarsi ed all'uopo l'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al 5° comma dell'art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele ai fini dell'installazione degli impianti di cui al comma 2, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
(Da Strumenti di Diritto, La nuova disciplina del condominio)