Ti trascrivo stralci di appunti che ho fatto sull'argomento per mio uso. spero che ti possano essere utili
L'art. 1130 comma 1 n. 7 prevede che l'amministratore deve tenere il c.d. registro dell'anagrafe condominiale. Questo registro deve contenere le generalità (date di nascita, luogo di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale) di tutti i proprietari di ogni unità immobiliare e di ogni diritto reale sulle medesime unità immobiliari (es. usufruttuo), ricordiamo che per le spese condominiali usufruttuario e nudo proprietario sono solidalmente responsabili verso il condominio
ex art. 67 disp. att. c.c.
Inoltre, il medesimo registro deve contenere anche i dati dei titolari di diritti reali di godimento (inquilini, ma anche comodatari). Non tutti sanno che la Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 49 e 50 (c.d. Legge di stabilità) ha autorizzato i Comuni ad accedere ai registri ex art. 1130 comma 7 c.c. per verificare gli affitti a “nero” i proprietari devono anche indicare i locatari degli immobili.
Il registro anagrafe condominiale deve anche contenere i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, si anticipa che quanto ai dati catastali questi si intendono solo i dati strettamente necessari per l'identificazione dell'unità immobiliare, come ad esempio, foglio, partita, particella, sub., quindi, con esclusione, dei degli altri dati catastali come rendita catastale, numero di vani ecc., che sono irrilevanti ai fini dell'identificazione catastale dell'immobile, ma attengono alla funzione tributaria del catasto.
Quanto, invece, al diritto di accesso alle informazioni contenute nel registro dell'anagrafe condominiale, il garante esclude che i singoli proprietari possono accedervi, mentre, sarà l'amministratore che fornirà loro i dati richiesti, (infatti, potrebbe sorgere l'esigenza di avere degli indirizzi per comunicazioni relative all'eliminazione di infiltrazioni). Nell'ottica del "Codice della privacy", viene ricordata la possibilità per l'assemblea di designare, in via formale, l'amministratore a "responsabile del trattamento" dei dati personali dei partecipanti al condominio, attribuendogli uno specifico ruolo in tale materia. Ribadendo principi più volte affermati nei precedenti suoi provvedimenti, il Garante precisa che possono essere trattate soltanto le informazioni personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di gestione e di amministrazione delle parti comuni, quali, per esempio, i dati anagrafici e gli indirizzi dei condomini, le quote millesimali e/o eventuali ulteriori dati necessari per le ripartizioni dei costi. Vietato, invece, trattare dati che non siano correlati alla gestione dell'edificio, quali, per esempio, le annotazioni personali che a volte sono riportate nelle schede anagrafiche. Nel caso poi, che vengano utilizzati dati riferibili a soggetti terzi, l'amministratore non deve dimenticare di fornire adeguata "informativa" come previsto in generale dal d.lgs. n. 196/2003. Per quanto riguarda le utenze telefoniche (fisse o cellulari) e gli indirizzi email, possono essere utilizzati solo se già indicati in elenchi pubblici, oppure a condizione che l'interessato abbia fornito il proprio consenso. Relativamente, infine, al trattamento dei dati "sensibili" (si pensi alle delibere riguardanti interventi di "abbattimento delle barriere architettoniche" in favore di un condomino diversamente abile), il loro utilizzo è consentito esclusivamente nel caso in cui sia indispensabile e fatta salva l'adozione di adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.
Importante anche l'aspetto della "conservazione" dei dati da parte dell'amministratore che, a prescindere dalle modalità adottate (archivi cartacei o elettronici) deve essere effettuata impedendo intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza;