Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è assolutamente automatico quanto dici tu.

E con questa ti becchi una profonda disamina degli sproloqui odierni:

Una persona chiaramente in assemblea non può votare per se stesso per candidarsi al ruolo di Amministratore.
Non si vota per candidarsi ...ma semmai per eleggere.

Ma se questa persona ha 3 deleghe? Può usarle per votare se stesso?
Non so la risposta, bisognerebbe fare una ricerca (molto mirata) su internet.
A quanto ho trovato sinora, la questione è ancora in sospeso:
Il condomino che si propone come amministratore e utilizza allo scopo 3 deleghe, a mio avviso, è evidentemente un "condomino portatore di interesse proprio" (l'interesse di prendere in mano il condominio), quindi LIMITATAMENTE alla nomina di amministratore, a mio avviso non può né votare a favore di se stesso, né tantomeno usare le 3 deleghe per ottenere 3 voti in più con relativi millesimi.

Quindi prima non sai la risposta, poi affermi che cerchi, poi che quanto che hai trovato è ambiguo/impreciso ...ma alla fine emetti una certezza.

No comment...o potrebbe sembrare che divento offensivo


Glissiamo sul citare come fonte un sito concorrente.
Ma vorrei far notare l'ambiguità di una sedicente avvocato che scrive in terza persona e in modo "teatrale":
Anticipiamo che chi scrive ritiene tale delega legittima in astratto, ma contestabile in concreto al ricorrere di determinate condizioni.

Ci sia concesso avviare il discorso citando il Don Cristoforo di manzoniana memoria,

Il nostro lettore potrà ben avvedersi, leggendo il presente contributo, di come il suddetto pensiero 'malizioso' appartenga al reame del pregiudizio, il quale, come si sa, è molto più vicino all'ignoranza che alla realtà.


Forse doveva iscriversi ad altro indirizzo

Poi...almeno ti prendessi la briga di leggere completamente e con attenzione quanto espone:

Il condòmino in conflitto di interessi ha diritto di votare e non ha il dovere di astenersi

L'elaborazione giurisprudenziale - poiché manca una norma ad hoc in materia condominiale - ha osservato che non sussiste un obbligo del condòmino in conflitto di interessi ad astenersi dal voto sulla materia che genera detto conflitto: egli potrà votare regolarmente ed anzi, la sua testa ed i suoi millesimi andranno conteggiati ai fini della doppia maggioranza necessaria per l'approvazione della delibera de qua
.

e sul merito non vado oltre.


A tal proposito la Cassazione ha affermato più volte che al condominio, con riferimento al computo delle maggioranze, va applicata la normativa prevista per le società con riferimento al conflitto dei interessi con la conseguenza che sono esclusi dal diritto di voto tutti quei condomini che sono portatori di interessi propri, rispetto a una delibera assembleare, potenzialmente contrastanti con quelli del condominio (cfr., ad esempio, Cass. n. 6853/2001).

Fonte: Il condomino che si propone come amministratore può votare per sé?
(www.StudioCataldi.it)
[/QUOTE]

Peccato che in tale sentenza si dibattesse di un evidente conflitto di interessi: una impresa che era al contempo anche condòmino aveva partecipato alla delibera di assegnazione di lavori condominiali votando per se stessa.
Tale "conflitto" va comunque dimostrato in Giudizio e si deve dimostrare che il voto per se stessa, oltre ad essere stato determinante, abbia nociuto al Condominio (prezzo superiore alla concorrenza).

La prossima volta che citi una sentenza ti invito a leggere l'integrale od astenerti da commentare in modo distorto la massima.



Ci vuole un legale per invalidare / annullare, non è automatica la cosa.
Se l'amministratore ha invalidato la TUA elezione ad amministratore,
Se nessuno l'ha ancora ricevuto, ma nel frattempo è arrivata la mail dell'amministratore che dichiara nulla la tua nomina

Deciditi....e poi spiega in base a quale "potere conferito" (norma DI LEGGE) una amministratore è autorizzato a considerare "nulla" una delibera regolarmente firmata.

iniziando a pagare i primi 600 euro per un tentativo di conciliazione stragiudiziale,
Se ritieni di essere stato leso, muoviti con un legale

Nessuna "conciliazione" ma ricorso al Tribunale (nessun "mediatore/conciliatore) perchè decreti la consegna immediata.
In assenza minacciare il ricorso ...si va sul "penale"....ed è la Legge (ben prima delle sentenze) a parlare chiaro.

Male hai fatto a non fare le foto del verbale a fine assemblea.
Lo consiglia molto spesso @Franci63 per evitare appunto che vengano modificati o spariscono inghiottiti magicamente dai buchi neri dell'universo.

Quindi doveva strappare i documenti dalle mani dell'amministratore mentre fuggiva?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
@possessore l'amministratore ha il compito di amministrare i beni del condominio, deve indire almeno una assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il bilancio preventivo sia della gestione ordinaria e sia del riscaldamento (quando questo è condominiale). Poi può indire altre assemblee, straordinarie, qualora ci fossero fatti che interessano i condomini nella loro globalità, oppure se sollecitato da alcuni condomini che abbiano insieme 166,67/1000. quando si svolge l'assemblea i partecipanti eleggono il Presidente ed il Segretario: cariche che quasi sempre nessuno vuole assumere. L'amministratore partecipa per spiegare, per consigliare ma non può obbligare il condominio a prendere delle decisioni contro la volontà della maggioranza del condominio perché l'amministratore è un esecutore delle volontà della maggioranza della assemblea. Quindi anche nel caso in cui l'assemblea deliberi qualcosa di sbagliato l'amministratore o si dimette seduta stante, oppure chiede di mettere a verbale la sua contrarietà al deliberato, sopratutto quando il deliberato può coinvolgerlo civilmente o penalmente.
Precisato questo non vi è ombra di dubbio che l'amministratore non possa invalidare una delibera assembleare perché non ne ha i poteri. L'unica iniziativa concessa all'amministratore è quella che si verifica nel caso in cui non fosse riconfermato nella carica e non fosse sostituito da altro amministratore, per cui rimanga in "prorogatio" in attesa di sostituto: in questo caso, se il condominio è costituito da più di 8 condomini, può rivolgersi al giudice affinché questo nomini un amministratore giudiziale.
Per quanto riguarda la votazione per la nomina dell'amministratore tra i condomini è vero che il candidato si deve astenere ma se il condomino candidato è portatore di deleghe ha il diritto-dovere di esprimere i voti dei suoi deleganti. Per cui anche se solo verbalmente ha avuto il favore del suffragio lo deve comunicare. Chiaramente questa votazione andrà fatta rendicontando i nomi dei favorevoli con i loro millesimi, i contrari con i loro millesimi e gli astenuti con i loro millesimi.
 

Broma

Membro Attivo
Proprietario Casa
vi risulta regolare ?

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Broma

Membro Attivo
Proprietario Casa
il vecchio-amministraore sta mandando questa per dire "siete sicuri che avete dato la delega al signor X, affinchè lui stesso possa diventare amministratore " ?

secondo lui, a posteriori, la vecchia delega "non era sufficiente e può essere da lui invalidata" (in quanto segretario) : richiede una controfirma con EVIDENTE il nome della persona da votare come nuovo-amministratore

e ci ha aggiunto norme di legge, anche se datate
 

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