Ringrazio tutti i Sigg. intervenuti al presente forum per le circostanziate risposte ai miei quesiti e dubbi.
Mi permetto, però, dissentire da chi sostiene che è sufficiente il voto dell’Assemblea dei Condomini (forse anche squinternata e non proprio all'altezza delle contingenti situazioni, con tutte le conseguenze del caso) per saltare a piè pari quanto legiferato all’art. 1229, comma sette, che testualmente recita:
“L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Ebbene (e qui mi rifaccio alle reminiscenze scolastiche), se il Legislatore avesse inteso consentire un'interpretazione estensiva della norma, si sarebbe dovuto comportare –a mio modestissimo avviso- nella puntuale osservanza del principio giuridico laddove “lex dixit quam voluit”. Cioè altro non avrebbe dovuto fare che operare, ad esempio, come al successivo comma 9 del medesimo art. 1229 che così esordisce:
“Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire ecc. ecc. “.
Tanto ciò, al comma 7, non compare, circostanza che obbligherebbe l’amministratore dissenziente ad adeguarsi, senza tanti giri di parole, al detto oraziano “Aut bibas aut abeas”………
Cordialmente