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3.6. La responsabilità dell’amministratore condominiale in relazione alle
agevolazioni fiscali.
Nel capitolo precedente si è gia precisato come la detrazione possa essere richiesta
con comunicazione di inizio lavori sia dall’amministratore condominiale, sia da uno dei condomini, riportando sulla stessa il codice fiscale del condominio o del singolo richiedente.
Nella generalità dei casi, dunque, sarà l’amministratore (se nominato) ad occuparsi di siffatte incombenze, che peraltro rientrano a pieno titolo fra le competenze a lui assegnate ex lege ( art. 1131 cod.civ.): tutela e conservazione delle cose comuni.
Da tale circostanza si desume che l’amministratore, nell’adempiere alla richiesta di
siffatte agevolazioni, non avrà diritto ad un compenso suppletivo, salvo chiedere un
rimborso spese per le eventuali spese sostenute in più (raccomandate, fotocopie, ecc.)
La corresponsione di un onorario aggiuntivo sarà, tuttavia, prevista qualora
l’amministratore si faccia, altresì, carico di coordinare i lavori. Si deve ritenere,
infatti, che tale attività di coordinamento non rientri nelle sue competenze, cosicché in tal caso l’onorario sarà dovuto, nonché potrà essere ricompreso fra le spese detraibili.
Per quanto riguarda le fatture da pagare per lo svolgimento dei lavori, giova ribadire alcuni particolari cui l’amministratore (o chi per lui) dovrà fare attenzione:
• dal 4 luglio 2006, qualora ad eseguire i lavori sia un’impresa con dipendenti,
sulle fatture va evidenziato il costo della manodopera, pena la perdita della
detrazione;
• dal 1° gennaio 2007 si dovrà trattenere il 4% di ritenuta ( vedi capitolo 2.3.);
• dal 1998 va trattenuto il 20% di ritenuta fiscale sulle fatture di direttore dei
lavori e progettista (oltre che dell’amministratore).
Come già affermato precedentemente, la detrazione è concessa a beneficio del
singolo condomino e non a tutto il condominio, da qui discendono importanti
conseguenze relativamente alla responsabilità dell’amministratore.
Innanzitutto, l’amministratore non deve controllare, ai fini dell’ottenimento della
detrazione, la dichiarazione dei redditi compilata da ciascun condomino-contribuente.
L’amministratore, quindi, non ha responsabilità alcuna rispetto ai condomini morosi.
Questi non deve, nemmeno, farsi carico di dichiarare la morosità al Centro Servizi di Pescara, anche per evitare confusione, qualora il singolo moroso si ravvedesse,
versando quanto dovuto prima dell’invio della dichiarazione.
Ciò che rimane nella sfera di controllo dell’amministratore, invece, sarà la facoltà di non inviare al moroso la documentazione per applicare la detrazione, quanto meno fino a debito saldato, fermo restando l’obbligo di denuncia alle Finanze nel caso di controlli.
Certamente, può accadere che gli altri condomini si facciano carico delle spese
imputabili al moroso, considerata la solidarietà che li lega in relazione al credito
maturato dalle imprese e dagli artigiani che hanno eseguito i lavori
In questo caso, essi non hanno possibilità di scontare in detrazione il surplus versato;
magra consolazione, essi saranno titolari di un diritto di credito nei confronti del
vicino moroso.
Certamente, non potranno addebitare alcuna responsabilità all’amministratore
condominiale, in capo al quale non vige l’obbligo di controllare gli adempimenti
delle obbligazioni pecuniarie dei condomini. http://www.studiotributariovillani....iscale_amministratore_condominio_06-04-07.pdf
Comunque se Dolly recupera la sentenza, sarebbe di grande d'aiuto
3.6. La responsabilità dell’amministratore condominiale in relazione alle
agevolazioni fiscali.
Nel capitolo precedente si è gia precisato come la detrazione possa essere richiesta
con comunicazione di inizio lavori sia dall’amministratore condominiale, sia da uno dei condomini, riportando sulla stessa il codice fiscale del condominio o del singolo richiedente.
Nella generalità dei casi, dunque, sarà l’amministratore (se nominato) ad occuparsi di siffatte incombenze, che peraltro rientrano a pieno titolo fra le competenze a lui assegnate ex lege ( art. 1131 cod.civ.): tutela e conservazione delle cose comuni.
Da tale circostanza si desume che l’amministratore, nell’adempiere alla richiesta di
siffatte agevolazioni, non avrà diritto ad un compenso suppletivo, salvo chiedere un
rimborso spese per le eventuali spese sostenute in più (raccomandate, fotocopie, ecc.)
La corresponsione di un onorario aggiuntivo sarà, tuttavia, prevista qualora
l’amministratore si faccia, altresì, carico di coordinare i lavori. Si deve ritenere,
infatti, che tale attività di coordinamento non rientri nelle sue competenze, cosicché in tal caso l’onorario sarà dovuto, nonché potrà essere ricompreso fra le spese detraibili.
Per quanto riguarda le fatture da pagare per lo svolgimento dei lavori, giova ribadire alcuni particolari cui l’amministratore (o chi per lui) dovrà fare attenzione:
• dal 4 luglio 2006, qualora ad eseguire i lavori sia un’impresa con dipendenti,
sulle fatture va evidenziato il costo della manodopera, pena la perdita della
detrazione;
• dal 1° gennaio 2007 si dovrà trattenere il 4% di ritenuta ( vedi capitolo 2.3.);
• dal 1998 va trattenuto il 20% di ritenuta fiscale sulle fatture di direttore dei
lavori e progettista (oltre che dell’amministratore).
Come già affermato precedentemente, la detrazione è concessa a beneficio del
singolo condomino e non a tutto il condominio, da qui discendono importanti
conseguenze relativamente alla responsabilità dell’amministratore.
Innanzitutto, l’amministratore non deve controllare, ai fini dell’ottenimento della
detrazione, la dichiarazione dei redditi compilata da ciascun condomino-contribuente.
L’amministratore, quindi, non ha responsabilità alcuna rispetto ai condomini morosi.
Questi non deve, nemmeno, farsi carico di dichiarare la morosità al Centro Servizi di Pescara, anche per evitare confusione, qualora il singolo moroso si ravvedesse,
versando quanto dovuto prima dell’invio della dichiarazione.
Ciò che rimane nella sfera di controllo dell’amministratore, invece, sarà la facoltà di non inviare al moroso la documentazione per applicare la detrazione, quanto meno fino a debito saldato, fermo restando l’obbligo di denuncia alle Finanze nel caso di controlli.
Certamente, può accadere che gli altri condomini si facciano carico delle spese
imputabili al moroso, considerata la solidarietà che li lega in relazione al credito
maturato dalle imprese e dagli artigiani che hanno eseguito i lavori
In questo caso, essi non hanno possibilità di scontare in detrazione il surplus versato;
magra consolazione, essi saranno titolari di un diritto di credito nei confronti del
vicino moroso.
Certamente, non potranno addebitare alcuna responsabilità all’amministratore
condominiale, in capo al quale non vige l’obbligo di controllare gli adempimenti
delle obbligazioni pecuniarie dei condomini. http://www.studiotributariovillani....iscale_amministratore_condominio_06-04-07.pdf
Comunque se Dolly recupera la sentenza, sarebbe di grande d'aiuto