Ogni condomino ha la facoltà di richiedere all'amministratore di prendere visione dei documenti relativi al condominio, documentazione contabile, contratti con i fornitori, ecc., ed estrarre a proprie spese le copie a seguito dell'appuntamento che l'amministratore è tenuto a riservargli per tale esame che potrà essere effettuata anche mediante professionisti delegati dal condomino.
La richiesta non deve essere motivata, a ciò mi riferisco nel titolo, ma non deve creare intralcio all'amministrazione.
In particolare la Cassazione sentenza n. 19210/2011 ha precisato a riguardo che "il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale .... a tale diritto corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati..... a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente."
Chiaramente la richiesta del condomino, con raccomandata A.R. o P.E.C. si consiglia, dovrà pervenire second o i principi di correttezza all'amministratore in tempo utile il che certamente difficilmente potrebbe dirsi se inviata la mattina stessa dell'assemblea in seconda convocazione.
Il rifiuto e direi anche l'inerzia da parte dell'amministratore consente al condomino di ricorrere all'assemblea ex art. 1133 codice civile o all'autorità giudiziaria competente come prevede il successivo art. 1137, quindi entro trenta giorni.
Avv. Luigi De Valeri
La richiesta non deve essere motivata, a ciò mi riferisco nel titolo, ma non deve creare intralcio all'amministrazione.
In particolare la Cassazione sentenza n. 19210/2011 ha precisato a riguardo che "il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale .... a tale diritto corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati..... a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente."
Chiaramente la richiesta del condomino, con raccomandata A.R. o P.E.C. si consiglia, dovrà pervenire second o i principi di correttezza all'amministratore in tempo utile il che certamente difficilmente potrebbe dirsi se inviata la mattina stessa dell'assemblea in seconda convocazione.
Il rifiuto e direi anche l'inerzia da parte dell'amministratore consente al condomino di ricorrere all'assemblea ex art. 1133 codice civile o all'autorità giudiziaria competente come prevede il successivo art. 1137, quindi entro trenta giorni.
Avv. Luigi De Valeri