Sto assistendo a un caso in cui in un condominio abita, con regolare contratto di locazione, un inquilino che pur pagndo regolarmente il canone e gli oneri accessori si comporta in maniera piuttosto molesta.
Le sue azioni consistono nel provocare danni e imbrattamenti alle parti comuni, nel non rispettare il regolamento parcheggiando la bicicletta nell'androne o lasciando il cane libero di scorazzare per il giardino, compiendo insomma atti che infastidiscono non poco gli altri condomini.
L'amministratore, sollecitato dagli altri residenti (propietari o no), invia lettere minacciose con copia a tutti i condomini al proprietario dell'appartamento legalmente occupato da questa persona, intimandogli di intervenire con il suo inquilino e minacciandolo di addebitargli i costi di ripristino dei danni che questi avrebbe compiuto alle parti comuni.
Secondo voi, visto che la responsabilità oggettiva delle azioni compiute ricade su chi ha il possesso e la disponibilità in custodia dell'appartamento (ex art. 2051 c.c.), può l'amministratore evitare di agire direttamente contro l'inquilino che si comporta in tale maniera e continuare a sollecitare e minacciare di rivalersi invece sul proprietario, il quale non ha armi legali per intervenire se non il mancato rispetto da parte del suo inquilino del regolamento dello stabile, cosa che comporta sì una violazione contrattuale ma non tale da consentirgli di sfrattarlo ?
Le sue azioni consistono nel provocare danni e imbrattamenti alle parti comuni, nel non rispettare il regolamento parcheggiando la bicicletta nell'androne o lasciando il cane libero di scorazzare per il giardino, compiendo insomma atti che infastidiscono non poco gli altri condomini.
L'amministratore, sollecitato dagli altri residenti (propietari o no), invia lettere minacciose con copia a tutti i condomini al proprietario dell'appartamento legalmente occupato da questa persona, intimandogli di intervenire con il suo inquilino e minacciandolo di addebitargli i costi di ripristino dei danni che questi avrebbe compiuto alle parti comuni.
Secondo voi, visto che la responsabilità oggettiva delle azioni compiute ricade su chi ha il possesso e la disponibilità in custodia dell'appartamento (ex art. 2051 c.c.), può l'amministratore evitare di agire direttamente contro l'inquilino che si comporta in tale maniera e continuare a sollecitare e minacciare di rivalersi invece sul proprietario, il quale non ha armi legali per intervenire se non il mancato rispetto da parte del suo inquilino del regolamento dello stabile, cosa che comporta sì una violazione contrattuale ma non tale da consentirgli di sfrattarlo ?