L’abbaino (fig. 1) è un vano di dimensioni contenute, costituito da una sopraelevazione realizzata su una parte del tetto, avente, quale funzione principale, quella di agevolare l’accesso al tetto stesso, al fine di permettere le opere di manutenzione relative ad elementi quali cornicioni (fig. 2) o antenne e, quale funzione secondaria, quella di fornire aria e luce ai locali sottostanti.
Con riguardo alla proprietà dell’abbaino, bisogna operare una distinzione, in quanto essa segue il medesimo regime del sottotetto. Se quest’ultimo è una parte comune dell’edificio condominiale, anche l’abbaino sarà da considerarsi tale; se, invece, il sottotetto serve un locale di proprietà esclusiva, il proprietario di detto locale sarà anche proprietario dell’abbaino.
Relativamente alla possibilità, da parte del proprietario di un locale sottotetto, di aprire un abbaino al fine di dare luce ed aria al locale stesso, la giurisprudenza è orientata in senso affermativo, precisando, però, che l’opera deve essere costruita a regola d’arte e non deve pregiudicare la funzione di copertura del tetto, in quanto diversamente si andrebbero a ledere i diritti degli altri condòmini (Trib. Milano 28-2-1991).
Abbaino - Nuovi Dizionari Online Simone - Dizionario del Condominio Indice A
Giurisprudenza
Il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre – non incompatibili con la sua destinazione naturale – per dare aria e
luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d’arte e non ne pregiudichino la
funzione di copertura, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo
(Cass. 12 febbraio 1998, n. 1498).
Le spese di manutenzione e conservazione dell’abbaino seguono
la relativa proprietà, per determinare la quale occorre rifarsi – secondo i principi generali – all’utilità che il medesimo fornisce (che,
nello specifico, consiste nel fornire aria e luce ai locali sottostanti).
Nel caso, quindi che l’abbaino fornisca aria e luce a locali di proprietà esclusiva, le spese andranno sostenute dal relativo titolare, nel
caso, invece, che tale funzione sia esplicata a favore di locali condominiali, le relative spese di manutenzione saranno sostenute da tutti i
condomini, secondo la quota millesimale di spettanza.
A corollario di quanto sopra, può aggiungersi che la giurisprudenza afferma che i locali sottotetto devono ritenersi, normalmente, Le spese in condominio: casistica 159
pertinenza del piano sottostante, in ragione del fatto che è a favore
di questo che svolgono la loro (predetta) funzione.
http://www.giappichelli.it/stralcio/7524052.pdf
Con riguardo alla proprietà dell’abbaino, bisogna operare una distinzione, in quanto essa segue il medesimo regime del sottotetto. Se quest’ultimo è una parte comune dell’edificio condominiale, anche l’abbaino sarà da considerarsi tale; se, invece, il sottotetto serve un locale di proprietà esclusiva, il proprietario di detto locale sarà anche proprietario dell’abbaino.
Relativamente alla possibilità, da parte del proprietario di un locale sottotetto, di aprire un abbaino al fine di dare luce ed aria al locale stesso, la giurisprudenza è orientata in senso affermativo, precisando, però, che l’opera deve essere costruita a regola d’arte e non deve pregiudicare la funzione di copertura del tetto, in quanto diversamente si andrebbero a ledere i diritti degli altri condòmini (Trib. Milano 28-2-1991).
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Giurisprudenza
Il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre – non incompatibili con la sua destinazione naturale – per dare aria e
luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d’arte e non ne pregiudichino la
funzione di copertura, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo
(Cass. 12 febbraio 1998, n. 1498).
Le spese di manutenzione e conservazione dell’abbaino seguono
la relativa proprietà, per determinare la quale occorre rifarsi – secondo i principi generali – all’utilità che il medesimo fornisce (che,
nello specifico, consiste nel fornire aria e luce ai locali sottostanti).
Nel caso, quindi che l’abbaino fornisca aria e luce a locali di proprietà esclusiva, le spese andranno sostenute dal relativo titolare, nel
caso, invece, che tale funzione sia esplicata a favore di locali condominiali, le relative spese di manutenzione saranno sostenute da tutti i
condomini, secondo la quota millesimale di spettanza.
A corollario di quanto sopra, può aggiungersi che la giurisprudenza afferma che i locali sottotetto devono ritenersi, normalmente, Le spese in condominio: casistica 159
pertinenza del piano sottostante, in ragione del fatto che è a favore
di questo che svolgono la loro (predetta) funzione.
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