. La documentazione (tutta) è del condominio e non dell’amministratore.
La norma chiarisce che la documentazione è del condominio.
L’amministratore ne è il semplice custode posto che ai sensi dell’art. 1130, I c. n. 8, c.c., egli deve “conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio”.
Ciò era stato più volte ribadito anche dalla Giurisprudenza che ha precisato che “l’amministratore revocato deve far pervenire tempestivamente e spontaneamente al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso che detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante” (Trib. Milano Sez. V, 24-01-2008).
Ecco quindi che all’atto del passaggio delle consegne, tutta la documentazione detenuta dall’amministratore va consegnata.
Ne discende logicamente il suggerimento di indicare nella maniera più analitica possibile la documentazione che viene trasferita ciò anche al fine di evitare addebiti di responsabilità in caso di successivo smarrimento di parte della documentazione da parte del neo-amministratore.
Per la Giurisprudenza infatti “l’inottemperanza all’obbligo di consegna legittima il nuovo amministratore ad agire in giudizio, nella veste di legale rappresentante del condominio, al fine di ottenere la condanna del vecchio amministratore alla esecuzione specifica dell’obbligo” (Trib. Milano Sez. VIII, 30-04-2005) nonché comporta la legittimazione in capo al condominio all’azione di risarcimento del danno (Trib. Milano Sez. XIII, 03-04-2008)./voipartners.wordpress.com