La legge dice altro. L'art. 379 c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno per effetto dell'art. 411, comma 1 c.c., recita:La legge dice che spetta all'amministratore un equo compenso che puo essere prelevato dal reddito dell'amministrato
"L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità (*).
(omissis)"
(*) Non "compenso". Il giudice tutelare può assegnare un rimborso per le spese sostenute dall’amministratore di sostegno e un indennizzo per la perdita patrimoniale che lo stesso subisce nell’espletamento dell’incarico, non potendo attendere alle normali occupazioni, in conseguenza del tempo che egli ha dedicato allo svolgimento dell’incarico.
In presenza dei requisiti reddituali, può sempre essere assistito con il Patrocinio a spese dello Stato, ogni qual volta sia necessaria l'assistenza di un avvocato per presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, oppure per la presentazione di istanza per la sua sostituzione.qualora non avesse reddito può applicarsi la normativa del Gratuito Patrocinio?
Nessuna norma però prevede che l'eventuale indennità ex art. 379 c.c. debba essere corrisposta da un soggetto che non sia l'amministrato.
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