Due condomine citarono in giudizio dinanzi al Giudice di Pace un altro condomino chiedendo che fosse condannato a pagar loro la quota di spettanza di spese condominiali non versate relative ad un contratto di appalto intercorso tra il condominio ed una società appaltatrice, ricorrente per ingiunzione contro il condominio conclusosi con l'emissione di un decreto portante l'ingiunzione di quest'ultimo
Il ricorrente in seguito aveva pignorato detto importo facendoselo assegnare in sede di espropriazione.
Il Tribunale aveva respinto l'appello delle condomine che contestavano le due argomentazioni della sentenza del Giudice di Pace ovvero la carenza di efficacia solutoria ad esse opponibile del pagamento fatto dal condomino all'amministratore del condominio e la natura parziaria dell'obbligazione posta a carico dei singoli condomini, a favore del terzo, in ragione del fatto che, all'epoca della domanda, non si dubitava della natura solidale dell'obbligo di pagamento delle spese condominiali, essendo stata statuita la loro natura di obbligazioni parziarie solo a seguito dell'intervento regolatore delle Sezioni Unite, sentenza n. 9148/2008.
L'appello fu respinto dal Tribunale e le due condomine ricorrevano alla Cassazione che ha deciso con l'ordinanza 22 gennaio - 17 febbraio 2014 n. 3636 della VI sezione civile.
Le ricorrenti sostenevano che il condominio, debitore dell'appaltatrice, non avrebbe potuto ricevere dal singolo condomino alcun pagamento con effetto estintivo nei confronti di condomino ponendosi entrambi i soggetti come debitori solidali del terzo appaltante.
Il motivo è stato giudicato infondato.
Il Tribunale correttamente aveva sostenuto che nella fase di gestione condominiale precedente l'avvio della procedimento monitorio del creditore, il pagamento della propria quota da parte del singolo condomino deve avvenire a mani dall'amministratore e non già in quelle del terzo creditore.
La sentenza della Cassazione, Sezioni Unite n. 9148/2008 ha statuito che le obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c.
La Corte ha ribadito il principio secondo il quale, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini,attinenti alle parti comuni, l'amministratore assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi.
Non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del condominio le volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino.
Il ricorso delle due condomine è stato rigettato.
Avv. Luigi De Valeri
Il ricorrente in seguito aveva pignorato detto importo facendoselo assegnare in sede di espropriazione.
Il Tribunale aveva respinto l'appello delle condomine che contestavano le due argomentazioni della sentenza del Giudice di Pace ovvero la carenza di efficacia solutoria ad esse opponibile del pagamento fatto dal condomino all'amministratore del condominio e la natura parziaria dell'obbligazione posta a carico dei singoli condomini, a favore del terzo, in ragione del fatto che, all'epoca della domanda, non si dubitava della natura solidale dell'obbligo di pagamento delle spese condominiali, essendo stata statuita la loro natura di obbligazioni parziarie solo a seguito dell'intervento regolatore delle Sezioni Unite, sentenza n. 9148/2008.
L'appello fu respinto dal Tribunale e le due condomine ricorrevano alla Cassazione che ha deciso con l'ordinanza 22 gennaio - 17 febbraio 2014 n. 3636 della VI sezione civile.
Le ricorrenti sostenevano che il condominio, debitore dell'appaltatrice, non avrebbe potuto ricevere dal singolo condomino alcun pagamento con effetto estintivo nei confronti di condomino ponendosi entrambi i soggetti come debitori solidali del terzo appaltante.
Il motivo è stato giudicato infondato.
Il Tribunale correttamente aveva sostenuto che nella fase di gestione condominiale precedente l'avvio della procedimento monitorio del creditore, il pagamento della propria quota da parte del singolo condomino deve avvenire a mani dall'amministratore e non già in quelle del terzo creditore.
La sentenza della Cassazione, Sezioni Unite n. 9148/2008 ha statuito che le obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c.
La Corte ha ribadito il principio secondo il quale, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini,attinenti alle parti comuni, l'amministratore assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi.
Non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del condominio le volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino.
Il ricorso delle due condomine è stato rigettato.
Avv. Luigi De Valeri