Ennio Alessandro Rossi

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E' certo che all' AC si applicano le norme sul "mandato" ex art. 1710 e segg. ; per effetto di tale norma se il Mandato non viene adempiuto con diligenza a chi è imputabile la colpa sarà soggetto passibile di risarcimento del danno patito dal mandante e dato dalla negligenza nello svolgimento dell'incarico . In caso la sanzione sarà stabilita dal giudice in rapporto alla gravità. P.es. se l'AC non si attiva diligentemente e un condomino impresa nelle more fallisce è chiaro che il suo comportamento è gravemente negligente: se si fosse mosso molto prima forse avrebbe riscosso . Se invece AC non agisce perchè l'alto costo della procedura esecutiva (solo il costo dell' ipoteca giudiziale costa il 2% del valore posto a garanzia) non giustifica l'insperata riscossione ecco che non potrà essere chiamato a rispondere del suo operato

art. 1710. c.c.
Diligenza del mandatario.

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (rectius : diligenza) ; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.[DOUBLEPOST=1399667756,1399667530][/DOUBLEPOST]cosa prevede il mandato ? ex art. 1129 :
...............................
9.Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
 

Ennio Alessandro Rossi

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ww.dirittierisposte.it/Schede/Condominio/Amministratore/responsabilita_dell_amministratore_id1133747_art.aspx

Condivisibile :

La responsabilità per i danni al condominio
Accanto alle inadempienze che possono portare alla revoca dell’incarico, si collocano le inadempienze che possono creare dei danni per il condominio.
Si pensi all’ipotesi in cui l’amministratore non esegua la delibera condominiale che impone l’apertura di una polizza assicurativa per i danni contro i terzi e, successivamente, la caduta di calcinacci procuri delle lesioni ad un passante.
In questo caso il condominio non potrà avvalersi della copertura assicurativa per colpa e fatto dell’amministratore che sarà tenuto a rimborsare al condominio le somme dovute a titolo di risarcimento verso il passante.
Lo stesso può dirsi quando l’amministratore ritarda le azioni per il recupero di un credito nei confronti di una società rendendo impossibile il rientro delle somme. Anche in questo caso l’amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni.
In tutte queste ipotesi la responsabilità dell’amministratore è una responsabilità da contrattoe quindi al condominio sarà sufficiente dimostrare l’esistenza di un danno derivante da unaomissione da parte dell’amministratore.
Quest’ultimo, per contro, dovrà invece dimostrare che di avere eseguito correttamente il proprio incarico e che pertanto il danno non è imputabile ad alcuna sua omissione
 

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