Siccome non sono depositario della scienza innata mi sono ulteriormente documentato.
Purtroppo l’altezza dei parapetti è una faccenda controversa. Mi spiego:
Il comma 3 dell’ art. 10 del D.P.R .n.°547 del 27.04.1955 che ha per titolo “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” recita “Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo” .
Questo D.P.R. è stato abolito e sostituito dal Dlgs n°81 del 09.04.2008 che ha per titolo "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" noto come Testo Unico per la SICUREZZA, che è stato integrato e corretto dal Dlgs 106/2009, e che di fatto, ha anche abolito il Dlgs 626/1994 (Sicurezza negli ambienti di lavoro) e il Dlgs 494/1996 (Sicurezza nei Cantieri mobili e temporanei)
Sia il D.P.R 547/1955 che il Dlgs 81/2008 e sue successive modificazioni, si riferiscono alla sicurezza degli ambienti intesi come luoghi di lavoro dove sono presenti persone in maniera continuativa per esplicare la loro attività all’interno di edifici, oppure come dipendenti, o lavoratori autonomi, che lavorano in ambiente edilizio. Si potrebbe obiettare che non c’è alcuna estensione, e quindi prescrizione, alla sicurezza degli edifici adibiti ad abitazione.
L’Art. 31. “Balconi” del Regolamento Edilizio del Comune di Roma, che risale al 18.08.1934 ed è tuttora in vigore (sic!), dice tante cose sulle dimensioni e sulle sporgenze ma non fa alcun riferimento sull’altezza dei parapetti dei balconi.
Il più recente (si fa per dire) D.M. 236/1989 (emanato dal Ministero LL.PP) che ha per oggetto il “superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche” stabilisce al punto 8.1.8. Balconi e terrazze che “Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.” Questa norma si applica, secondo l’Art.1. Campo di applicazione:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Quindi alla luce di tutto ciò chi costruisce nuove case con balconi è obbligato a progettare i parapetti dei balconi (ma anche delle finestre) alti almeno 100 cm; non c’è alcun obbligo per gli edifici già costruiti tranne il caso in cui vengano eseguiti lavori di ristrutturazione.
Tuttavia secondo l’ Art. 78 del D.P.R. 380/2001 noto come Testo Unico dell’ EDILIZIA, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121 terzo comma, del C.C. le delibere che hanno per oggetto le innovazioni negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, che sono state trattate all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed all'articolo 1, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, per quanto concerne gli edifici pubblici, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
Pertanto se un portatore di handicap, oppure chi ne esercita la tutela o la potestà, chiede di portare a 100 cm l’altezza dei parapetti delle finestre delle parti comuni, bisogna farlo.