ogpls

Membro Attivo
Possiedo un alloggio in un condominio in provincia di Savona in questo condominio ci sono 2 fabbricati che fanno parte dei beni comuni ( dove si tengono le riunioni condominiali riparo per ombrelloni ping pong etc. ) la maggioranza aveva deciso gia in passato di costruire un alloggio del custode e dei box in uno di questi fabbricati ma non essendoci la maggioranza si è poi deciso di ristrutturarli semplicemente. Successivamente e stata fatta una nuova riunione ed è stato di nuovo proposto l'alloggio del custode ci sono due condomini che però hanno deciso di opporsi dicendo che in una precedente assemblea si era già deciso per la sola ristrutturarazione e si sono rivolti al comune il quale li ha appoggiati. inizialmente sono stata contraria anch'io alla realizzazione dell'alloggio poi ho deciso di astenermi adesso però la maggioranza vuole fare ricorso contro il comune e al tar l'amministratore ha consigliato a chi fosse dissenziente secondo l'articolo 1132 cc di mandagli via pec una dichiarazione di questo genere
La sottoscritta .....

comproprietario di una quota della suddetta comunione

afferma con la presente il proprio dissenso ad iniziare il ricorso amministrativo contro il comune di ...... in quanto contrario ai propri interessi.
Pertanto ai sensi dell'art. 1132 c.c. dichiara di separare la propria responsabilità da quella degli altri comproprietari e di essere esonerato nel riparto delle spese legali.

Mi chiedo se nonostante l'astensione manifestata all'amministratore ma non in una assemblea se questa mia dichiarazione possa creare un presupposto per la maggioranza condominiale di agire legalmente nei mie confronti visto che inizialmente mi ero opposta alla realizzazione dell'alloggio
Faccio presente comunque che per la realizzazione dell'alloggio è comunque richiesto a tutti i proprietari dei beni comuni di cedere la loro piccola porzione con atto notarile cosa che no avverrà mai anche solo con 2 condomini contrari
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Per modificare l'uso delle parti comuni stabilito da un regolamento contrattuale (non so se sia così, ma credo di si) occorre che i condomini siano favorevoli all'unanimità. Quindi se i fabbricati comuni erano destinati a magazzino, per modificare la loro destinazione ad alloggio del custode occorre:
1) La delibera di tutti i proprietari presa all'unanimità.
2) Inoltrare una pratica presso il Comune per modificare la destinazione d'uso da magazzino ad abitazione civile ed approvazione da parte del Comune. Se viene modificata la volumetria, magari anche una concessione edilizia.
Tutto il resto sono chiacchiere. La proprietà dell'alloggio del custode resterà in capo a tutti i condomini secondo le loro quote millesimali. Solo se si dovesse alienare tale proprietà (sempre con unanime consenso) sarebbe necessario che tutti i proprietari cedessero la loro quota del bene comune con atto notarile.
La maggioranza dei condomini non può agire nei confronti di un proprietario che manifesti in un'assemblea la propria volontà difforme dalla loro. Ci mancherebbe.... allora le assemblee finirebbero tutte in tribunale.
 

ogpls

Membro Attivo
L'art.1117 -ter cc citato mi dice:"con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti comuni." Quindi sembra non sia necessaria l'unanimità è corretto??
 

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