Il fatto che egli abbia diritto a mantenere la continuità del contratto, non significa automaticamente che lo voglia fare.
Il figlio, in quanto erede convivente del conduttore deceduto, subentra automaticamente nel contratto di locazione.
Quindi tu regolarizzi la situazione presentando all'Agenzia delle Entrate il mod. RLI, come già detto. Non occorre il consenso del figlio.
Se il figlio desidera lasciare la casa deve prendere lui l'iniziativa: deve inviarti la disdetta del contratto di locazione, rispettando il preavviso (6 mesi previsti dalla legge, oppure un termine minore se è stato pattuito con apposita clausola nel contratto).
Ovviamente tu puoi sollevarlo dall'obbligo del preavviso, consentendogli di andare via anche subito.
Ma la disdetta deve essere inviata da lui.
Tu potrai disdire il contratto al termine dell'ottavo anno, inviando la disdetta con preavviso di almeno 6 mesi.
Ora non puoi fare nulla per interrompere la locazione, né per modificare le condizioni del contratto a suo tempo stipulato col padre.
Se però ritieni che il figlio sia inadempiente (non è chiaro se costui ti paga l'affitto puntualmente, se è regolare nella conduzione dell'immobile locato) puoi agire legalmente nei suoi confronti, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. La questione deve essere portata in Tribunale e la decisione spetta al Giudice.