articolo 8 del DDL 23 del 14 marzo 2011
comma 5: "5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento."
comma 6: "nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'."
Sembra che, per gli immobili locati, l'aliquota si dimezza e diventerebbe 0,38 per cento, quindi addirittura minore dello 0,4 per cento applicato alla prima casa di residenza.
articolo 13 del DDL 201 (decreto "salva itala") del 06 dicembre 2011
comma 9: "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati."
Questo comma è un pò in contrasto col precedente, qui dice che l'aliquota và decisa dai comuni (che non possono dimezzarla ma tutt'al più ridurla fino a 0,4 per cento) non soltanto per gli immobili locati ma ache per quelli non locati (non produttivi di reddito) o posseduti da società.
Quindi qual'è l'aliquota IMU per le seconde case?
comma 5: "5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento."
comma 6: "nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'."
Sembra che, per gli immobili locati, l'aliquota si dimezza e diventerebbe 0,38 per cento, quindi addirittura minore dello 0,4 per cento applicato alla prima casa di residenza.
articolo 13 del DDL 201 (decreto "salva itala") del 06 dicembre 2011
comma 9: "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati."
Questo comma è un pò in contrasto col precedente, qui dice che l'aliquota và decisa dai comuni (che non possono dimezzarla ma tutt'al più ridurla fino a 0,4 per cento) non soltanto per gli immobili locati ma ache per quelli non locati (non produttivi di reddito) o posseduti da società.
Quindi qual'è l'aliquota IMU per le seconde case?
- Se non locate, si può applicare l'aliquota dimezzata ex art.8 ddl23/2011?
- Se locate, ma il comune non emana nessun regolamento, si può applicare lo 0,4 ex art.13 ddl201/2011?