Buonasera a tutti.
Se ho ben capito l'immobile è stato venduto prima del decesso della nonna, dallo zio che aveva procura generale ed obbligo di rendiconto (non so se il potere dello zio derivasse da una vera e propria procura generale, forse si trattava di un provvedimento con il quale era stato nominato amministratore di sostegno o tutore della anziana madre).
Dalla vendita si ricavano 90.000,00 €, che devono essere stati depositati sul conto corrente intestato alla nonna (a quel tempo ancora viva).
Alla morte della nonna, avvenuta nel 2013, gli eredi sono lo zio e Antos67, che prende il posto della propria mamma premorta nel 2011.
In assenza di testamento ognuno dei due eredi ha diritto al 50% del cosiddetto relictum, cioè dei beni lasciati dalla defunta (mi pare di capire che si trattasse del ricavato della vendita dell'immobile, o meglio di quel che ne è rimasto).
Antos67 ha quindi diritto a percepire la metà di quanto lasciato dalla nonna, come suggerito da arciera l'esistenza di un obbligo di rendiconto faciliterà il controllo.
Problema ulteriore (ed autonomo) è quello relativo le donazioni / vendite effettuate dalla defunta in favore dello zio.
La nonna infatti avrebbe potuto favorire uno dei due eredi (attribuendogli ricchezze maggiori), ma soltanto entro i limiti di cui all'art. 537 c.c.: è cioè necessario che Antos67 abbia ricevuto almeno l'equivalente di 1/3 del complessivo patrimonio della nonna, intendendo per "patrimonio complessivo" non soltanto quanto presente al momento della morte (i soldi ricavati dalla vendita), ma anche quanto donato dalla defunta all'altro figlio (art. 556 c.c.).
Si somma il valore di quanto la nonna ha lasciato con il valore di quel che la nonna ha donato, si sottraggono i debiti ereditari e si calcola la percentuale di 1/3: se essa è inferiore a quanto Antos67 ha percepito (o, comunque, alla metà di quel che ha lasciato la nonna, così come risultante dal rendiconto), allora Antos67 ha subito una lesione della propria quota di legittima e potrà pertanto agire per ottenere la differenza.
Nel caso di specie non ci sono state donazioni, in quanto la nuda proprietà è stata ceduta allo zio verso il pagamento di un corrispettivo.
Quindi si dovrebbe tener conto soltanto di quanto lasciato dalla defunta al momento della morte.
Qualora però vi fossero indizi per ipotizzare che la vendita della nuda proprietà sia stata fittizia (mancata dimostrazione del passaggio di denaro oppure corrispettivo eccessivamente basso), allora si potrà impugnare la vendita dimostrando come essa nascondesse una donazione.
Come appunto ha suggerito arciera.
Dimostrare che di donazione si trattava, e non di vendita, permetterà ad Antos67 di far rientrare nel "patrimonio complessivo" anche il valore della nuda proprietà, così da chiedere l'attribuzione di una quota della stessa.