Cara marcella (è anche il mio nome di battesimo!) sul punto e da quel che ricordo sulla tutela della proprietà,mi appellerei agli artt.892 cc per cui in tema di distanze:"Art.892 - Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro."
Talchè non si possono estirpare gli alberi del vicino,ma ex art.896 cc/1,hai diritto di recidere i rami degli alberi che si protendono nella tua proprietà:"Art.896 - Recisione di rami protesi e di radici - Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali."
La Giurisprudenza condanna il proprietario degli alberi ex art.2043cc (fatti illeciti) in considerazione del principio enunciato dall'art.833.Il che significa che se il vicino non provvede alle operazioni di potatura avrai la possibilità di agire in giudizio per richiedere un risarcimento danni oltre,naturalmente,all'eliminazione del platano oggetto della disputa.
Scusami,ma non ho compreso il secondo quesito.
Ciao.
Gatta