L'ascensore è un bene, come stabilito dall'articolo 1117 del codice civile, se il contrario non risulta dal titolo (=ad esempio, dal regolamento interno del condominio) e salvo innovazione successiva .
La ripartizione delle spese non è, quindi, cosi' semplice, ma ecco quello che si trova, tra l'altro, su questo sito :
amministratore condominio, regolamento condominio, spese condominio - 101professionisti.it
Per ciò che concerne le spese di installazione, la Suprema Corte ha specificato che debbono essere ripartite secondo il criterio dell'art. 1123 c.c. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun condomino; sul presupposto, invece della unicità della funzione, ha stabilito che, per quanto riguarda la manutenzione e la costruzione dell'ascensore, deve essere applicata analogicamente la norma prevista dal codice per le scale (art. 1124 c.c.) e quindi le spese vanno ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per la restante metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. È da tenere però presente che in tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli artt. 1123 e 1125 c.c. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.
e gli articoli del codice civile dicono :
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63).
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore,
si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
e questa sentenza della Cassazione :
"In tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli arti. 1123, 1125 cod. civ. sul riparto delle
spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il
regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei
confronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli
ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento, che preveda il
concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive
proprietà.”
(Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1986, n. 6499.)
Occorre quindi, in primis, leggere il regolamento interno che contiene regole vincolanti per tutti i condomini e, in mancanza di disposizioni diverse, riportarsi agli articoli 1102 – 1117 – 1118 – 1120 – 1121 – 1123 – 1124 del CC e alla sentenza della Cassazione