Buonasera,
le tasse sulla compravendita vengono calcolate sulla base del prezzo effettivamente pagato oppure sulla base del valore catastale dell'immobile, generalmente più basso del valore di mercato, ed ottenuto dall'applicazione alla rendita catastale di determinati moltiplicatori.Al fine di avvalersi di quest'ultima possibilità la legge finanziaria 2006 prevedeva che l'acquirente dichiarasse al notaio tale scelta; le tasse venivano quindi calcolate sul valore catastale dell'immobile, determinato moltiplicando la rendita catastale aumentata del 5% per un coefficiente pari a 110 in caso di acquisto della prima casa, a 120 nel caso di immobili diversi dalla prima casa. Tutto ciò indipendentemente dal corrispettivo pattuito, che doveva essere comunque indicato nell'atto e corrispondere al prezzo reale (se il corrispettivo superava il valore catastale ma non era quello reale si rischiava l'applicazione di una sanzione oltre al pagamento della maggiore imposta).La Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che questa opzione può essere esercitata a condizione che l'acquirente sia una persona fisica, anche se il cedente è un'impresa, purché la cessione sia soggetta a imposta di registro e non a IVA. La dichiarazione dell'importo realmente pagato permette: di poter usufruire delle detrazioni per gli interessi passivi dei mutui per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale; di essere esonerati da un'eventuale azione revocatoria in caso di fallimento del venditore, se la vendita è stata effettuata al giusto prezzo;di evitare maggiori plusvalenze, che vengono tassate in caso di rivendita dell'immobile entro cinque anni dall'acquisto.
Per essere brevi e pratici, nel caso Lei sia il venditore, ed è soggetto a plusvalenza,non le conviene assolutamente dichiarareil valore effettivo dell'immobile, a maggior ragione se molto più alto del prezzo pagato in passato; nel caso in cui Lei sia acquirente, è preferibile dichiarare sempre ciò che si paga.
Saluti