Salve a tutti,
preciso col dire che la costituzione di un "rapporto di pertinenza" può riguardare non solo beni mobili (pertinenze mobiliari), ma può nascere (rectius: costituirsi) anche fra "beni immobili" (un giardino, una stalla, un garage, ecc.).Il legislatore ha dato la definizione di pertinenza all'art. 817 del C.c. e cioè come "quelle cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra". La destinazione a pertinenza può essere effettuata sia dal proprietario della cosa principale o anche da chi ha un diritto reale sulla medesima. Si viene a costituire un rapporto pertinenziale quando una cosa, che non costituisce parte integrante e non rappresenta elemento indispensabile per la sua esistenza, ne accresce l'utilità o il pregio. In buona sostanza perché nasca il rapporto pertinenziale deve essere presente sia l'elemento oggettivo (il rapporto di servizio o di ornamento tra le due cose), sia l'elemento soggettivo (la volontà di destinare una cosa a servizio o ornamento di un'altra). Quando una cosa viene destinata al servizio o all'ornamento di un'altra che le fa assumere un carattere "accessorio" rispetto all'altra, che diventa "principale, si costituisce la pertinenza, se manca il vincolo di accessorietà, non c'è pertinenza.