premesso che l'art.11 del dlgs 115/08 tratta degli edifici di nuova costruzione, stiamo a vedere quando usciranno sentenze, il 10 metri è a tutela della salubrità non è una norma urbanistica.
questo è il testo originario (non dal sole24ore)
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 56 del 2010)
quando usciranno le sentenze le rispetteremo (e non saranno MAI retroattive), per il momento il "cappotto" non fa distanza fino a 20 cm. per le pareti e 25 cm. per il tetto.
Se poi, vuoi continuare a friggere aria sei liberissimo di farlo oppure potresti impegnarti in confronti + costruttivi.