Posso trasferire la residenza nel nuovo appartamento senza perdere i benefici per la prima casa?
Sì :
Il diritto alle detrazioni spetta alle seguenti condizioni:
· l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dalla L. n. 388/2000 con
decorrenza 1.1.2001);
· la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale
si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Ciò vuol dire che se un lavoratore è costretto da
motivi di lavoro a trasferirsi in altro luogo, la casa in cui abitava non perde la
qualifica di abitazione principale. Pertanto la detrazione degli interessi passivi e degli altri
oneri accessori continua a spettare anche se l’immobile viene dato in locazione (cir. n.
15/2005). Parimenti, non si tiene conto delle variazioni di domicilio dipendenti da
ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria. In questo caso,
però, per poter continuare ad usufruire delle detrazioni è necessario che l’abitazione
rimanga sfitta.
E’ ammessa l’autocertificazione di una dimora abituale diversa dalla residenza
anagrafica.
http://sicilia.agenziaentrate.it/si...2008/guida interessi passivi ottobre 2008.pdf