sasisilu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Provo a fare una domanda che esula dall'area immobili e ne chiedo scusa, ma ci provo :confuso:
Un invalido civile al 100% con una 104 attestante handicap con connotazione di gravità (art.3,comma 3),disabile con ridotte capacità motorie permanenti (art.8, L. 449/97) con validità per 5 anni, ha diritto alle agevolazioni per l'acquisto di un'auto?
Una concessionaria ha dato risposta affermativa mentre un'altra afferma di no, essendo la validità rivedibile dopo 5 anni.....:disappunto:
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Con Circolare n. 24/2004 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di contribuente che ha optato per la rateizzazione delle spese di acquisto del veicolo, se successivamente all'acquisto vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili. Quindi nel tuo caso puoi richiedere tranquillamente le agevolazioni per l'acquisto dell'auto. Ciao, buona serata
 

sasisilu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Complimenti:è raro trovare chi abbia certezze in questa repubblica di banane!:applauso:
Ti sfrutto per un ultimo chiarimento: mi conviene,dal punto di vista "detrazioni", pagare in contanti o a rate?
Grazie e buona serata anche a te
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Ti consiglio, se ti è possibile, di pagare in unica soluzione, poi rateizzare la detrazione in 4 anni.Ciao, buon proseguimento.
 

sasisilu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa se ti disturbo ancora, ma sono da capo a dodici :disappunto:
Ho inviato la tua risposta alla concessionaria e questo è quanto mi hanno risposto:

" Nel caso di problematiche motorie per avere diritto senza alcun adattamento della vettura è necessario ed obbligatorio il possesso della certificazione di cui alla Legge 104/92 con il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3) e la “grave limitazione della capacità di deambulazione” o le “ridotte capacità motorie” (che però darebbero diritto con adattamento al trasporto) segnalata direttamente dalla Commissione nella Legge 104/92 che, nel nostro caso, è presente ma non segnala alcun problema di tipo motorio.
Se il cliente ritiene di essere nelle condizioni di “grave limitazione della capacità di deambulazione” può richiedere, alla Commissione di medicina Legale, una integrazione della legge 104/92 alla luce della Risoluzione della Agenzia delle Entrate (in allegato) o una revisione per “aggravamento” della stessa 104/92.

T A B E L L A
Per la legge Italiana, hanno diritto solo coloro che sono riconoscibili o nella Diagnosi o nei riferimenti Legislativi come:
1 disabili psichici o mentali in possesso di Indennità di Accompagnamento e di legge 104/92 art. 3 comma 3 (mancando uno dei due requisiti il diritto decade) –
(il possesso dell’indennità di frequenza non da il diritto alle agevolazioni);
2 disabili sensoriali: (per qs casi non è richiesta la Certificazione di Legge 104/92 ma basta la 1^ Istanza di Invalidità):
a)- ipovedenti gravi (minimo 1/10 in entrambi gli occhi); b)- ciechi della legge 382/70; c)- sordomuti della legge 381/70;
3 disabili motori in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti per la guida (prescritti dalla Commissione Medica) (per qs casi non è richiesta la Certificazione di Legge 104/92);
4 disabili motori (diagnosticati) che ricadano in una di qs. due condizioni:
a. disabili motori non in grado di guidare e non in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3 in tal caso è obbligatorio in tal caso è obbligatorio l’adattamento al trasporto della vettura;
b. disabili motori non in grado di guidare e in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3, in questo caso esistono altre due sottospecie di precisazioni richieste dalla norma:
x) con le “grave limitazione della capacità di deambulazione” o “pluriamputazioni” (certificate sulla stessa legge 104) - in tal caso non è obbligatorio l’adattamento al trasporto della vettura;
y) con le “capacità motorie ridotte o impedite” (certificate sulla stessa Legge 104) ma in tal caso è, comunque, obbligatorio l’adattamento al trasporto della vettura;
c. disabili motori non in grado di guidare e in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 1, in questo caso, con disabilità motoria accertata, è obbligatorio l’adattamento al trasporto della vettura.
Le persone di cui ai punti 1), 3) e 4) sono esenti dal pagamento della IPT - Le persone di cui al punto 2) non sono esenti dal pagamento della IPT"

Forse il quibus risiede nel fatto che ho mandato loro sia il certificato di invalidità con la diagnosi che quello della 104, aggiungendo che ho una patente normale e non percepisco pensione di invalidità.....Ma comunque ho il contrassegno di invalidità per il parcheggio! Che fare? Non voglio frodare il fisco, ma vorrei certezze sui miei diritti...se li ho!?
Scusa e di nuovo grazie :fiore:
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Se ho ben capito, nel tuo caso le "ridotte capacità motorie" darebbero diritto all'acquisto dell'auto solo con adattamento della vettura. Altrimenti sarebbe necessaria un'ulteriore visita della Commissione invalidi (con i soliti templi biblici...). Non conosco così nel dettaglio la normativa, se non per la parte fiscale, ma mi avevi scritto che una concessionaria ti aveva dato risposta positiva. hai sentito anche da quella? In bocca al lupo, ciao
 

sasisilu

Membro Attivo
Proprietario Casa
...esatto! Ma se compro la macchina da quella che mi ha dato risposta positiva e poi , da eventuale controllo da parte della Agenzia delle Entrate, dovesse risultare che non ne avevo diritto, a cosa vado in contro? Pagare la differenza o anche la multa? Grazie e scusami di nuovo :fiore:
 
L

Loretta Grazia

Ospite
In caso di accertamento sulle spese portate in detrazione, con richiesta di documenti da parte dell'Agenzia Entrate, è dovuta anche la sanzione (nella misura del 20% se non presenti ricorso). Un ulteriore consiglio: sottoponi il tuo quesito all'agenzia Entrate direttamente. Ciao, buona serata
 

sasisilu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho seguito i vostri preziosi consigli e ho scritto alla Agenzia delle Entrate che mi ha risposto in un lampo :-o.
Vi accludo il testo della risposta:

Gentile contribuente,
per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, che non risultino anche affetti da una grave limitazione della capacità di deambulazione, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% è condizionata all'adattamento del veicolo prima dell'acquisto.
L'adattamento si sostanzia nelle modifiche apportate per rendere compatibile il suo utilizzo all'handicap del soggetto.
Per avere il diritto all'acquisto "agevolato" di un'autovettura (detrazione IRPEF, IVA al 4%, etc...) senza obbligo di adattare il veicolo sull'accertamento dovrebbe essere riportata la "grave limitazione della capacità di deambulazione".
Per quanto riguarda la patente di guida dopo l'abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.
Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d'una, divisi nelle maggiori Aziende USL.
La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.
Cordiali saluti

Chiaro, semplice ed esaustivo......
Grazie ancora a voi tutti e buona serata :fiore:
 

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