Potrebbe sembrare strano Elisabetta.
Però è anche vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 333 del 5 ottobre 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della Legge 431/98 che prevedeva al comma 1 che "Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.".
L'incostituzionalità si basa sul contrasto con l'art. 24 della Costituzione:
“E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7 L. 9.12.1998 n. 431 che pone come condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato ad uso abitativo, alla dimostrazione della regolarità della propria posizione fiscale. Infatti tale onere imposto al locatore a pena di improcedibilità dell’esecuzione ha fini esclusivamente fiscali sicché esso si traduce in una preclusione all’esperimento della tutela giurisdizionale, in violazione dell''Art.24”.
Con il chiaro scopo di porre rimedio al principio affermato dalla Corte di Cassazione che ha ribadito la piena validità dei contratti di locazione e delle controdichiarazioni anche se non registrate, la Finanziaria del 2005 (Legge n. 311 del 30.12.2004) al comma 346 sancì che “sono considerati nulli i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Bisogna però dire che, ai sensi degli art. 16 e 18 del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 26 aprile 1986 n. 131), la registrazione serve ad attestare l’esistenza dell’atto e ad attribuirgli una data certa nei confronti dei terzi a norma dell’art 2704 Codice Civile, ma non incide minimamente sulla piena validità dell’atto. Su tali considerazioni la Corte Costituzionale ha sempre in passato, e anche nel presente dichiarando l'incostituzionalità dei famigerati commi 8 e 9 del Dlgs. 23 del 14.03.2011, sancito la illegittimità di qualsiasi provvedimento legislativo che tenti di subordinare la validità o efficacia di un atto privatistico ad adempimenti che riguardino unicamente il rapporto Erario-Parti Contraenti e che non sorgano con il contratto stesso.
E' poi assodato dalla giurisprudenza che:
1. La norma della Finanziaria 2005 riguardi solo i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge stessa, la 311/2004. Il contratto in questione è stato stipulato molto prima.
2. La nullità prevista non sia "in senso stretto", ma una nullità relativa, cioè "sanabile" con la registrazione, ancorché tardiva, del contratto.
In altre parole si ritiene che la registrazione sia stata sancita come “condizione legale di efficacia del contratto”, nel senso cioè che il contratto:
- “si perfezioni, come di regola, con l'incontro della volontà delle parti” e sia pienamente valido indipendentemente dalla sua registrazione
- che la registrazione (elemento estrinseco al contratto) “condizioni sospensivamente il prodursi degli effetti del negozio giuridico” (Cit. Fortunato Lazzaro e Marco Di Marzio “Le locazioni per uso abitativo”; Vigna in Arch. Loc. 2005/395).
Provvedendo pertanto alla registrazione, ancorché tardiva, del contratto e corrispondendo interessi e sanzioni, si potranno produrre gli effetti del negozio anche ai fini dell'esecuzione dello sfratto.