Non è comprensibile che dopo oltre un anno di mancata percezione dei canoni non abbia ancora dato impulsoallo sfratto per morosità, pagando le imposte su rendite non percepite che non potrai più recuperare secondo il recente orientamento della Cass:
Vanno pagate le tasse anche sui canoni di locazione commerciale non percepiti
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 651, del 18/01/2012, ha statuito che il proprietario-locatore di un locale commerciale non ha diritto al rimborso IRPEF relativo ai canoni di locazione non percepiti e ciò anche se ha ottenuto lo sfratto per morosità del conduttore. Infatti, la tassazione del reddito locativo è agli specifici fini collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un reddito e, per tali motivi, i canoni devono essere dichiarati fino alla data di risoluzione del contratto, anche se non percepiti (tale principio trova applicazione limitatamente alle locazioni ad uso commerciale mentre per quelle ad uso abitativo è tuttora previsto il rimborso IRPEF per i canoni di locazione non percepiti ed indicati nel provvedimento di sfratto per morosità).
Da ciò si deduce che i benefici che potrai ottenere con l'ottenimento dell'ordinanza di convalida sono i seguenti:
1) non pagherai più le imposte sui canoni non percepiti;
2) inizierai la procedura per riottenere la piena disponibilità dell'immobile;
3) potrai ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale inizierai le varie azioni esecutive finalizzate al recupero del credito; non conoscendo il caso concreto, ti posso comunque indicare che potrai far eseguire il pignoramento sulla merce che si trova presso il locale commerciale, poi sarai tu a valutare altre possibili garanzie su cui agire.
4) potrai agire anche per il recupero delle spese sostenute per lo sfratto ed applicare fintanto non liberi l'immobile il 20% sul canone a titolo d'indennità di occupazione.
Tutto ciò premesso, non indugiare oltre nel dare mandato affinchè venga depositato lo sfratto, prima inizi e prima rientri in possesso del locale riducendo, così, il danno.
Non indugio e procedo.
Voglio precisare che ho indugiato un anno in quanto l'inquilino è un conoscente in famiglia il quale adducendo a grossi problemi mi garantiva il rientro dilazionando il canone, per cui ho confidato nella sua buona fede. (Mal riposta).
Grazie della risposta articolata e complessa.
Saluti