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Proprietario Casa
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione Vedi l'allegato ComunicazioneOspitalita.pdfe norme sulla condizione dello straniero
Art. 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto
ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.

In allegato c'è il modulo da utilizzare.
 

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