Inserisci nel contratto una clausola come questa:
ARTICOLO 9 (Uso). L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore (e di eventuali familiari conviventi). Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. È fatto altresì divieto, in ottemperanza alle leggi di P.S. e pena la risoluzione di diritto del contratto, di ospitare stabilmente persone terze nell'unità immobiliare, cosi come pure di svolgere in essa qualsiasi attività lavorativa e/o lucrativa, di qualsiasi natura. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Qualora venissi a sapere che gli inquilini ospitano abusivamente altra gente, avrai almeno l'appiglio legale per promuovere lo sfratto per inadempienza contrattuale.