Dall'Agenzia delle entrate di Torino ho avuto informazioni differenti.
La cessione di contratto di locazione tra conduttori è amessa solo se il conduttore che subentra è convivente con quelli che recedono, e ciò risulta dallo stato di famiglia.
Nel caso proposto da Vanni: la figlia può subentrare ai genitori solo se risulta convivente nel loro nucleo familiare.
In tutti gli altri casi bisogna stipulare un nuovo contratto.
Nel mio caso l'inquilino era deceduto. Il figlio (maggiorenne, non convivente da una decina di anni e residente in un altro comune) mi ha chiesto di subentrare e io ho acconsentito. Non è stato possibile fare la cessione del vecchio contratto quindi abbiamo dovuto registrarne uno nuovo.
La cessione di contratto di locazione tra conduttori è amessa solo se il conduttore che subentra è convivente con quelli che recedono, e ciò risulta dallo stato di famiglia.
Nel caso proposto da Vanni: la figlia può subentrare ai genitori solo se risulta convivente nel loro nucleo familiare.
In tutti gli altri casi bisogna stipulare un nuovo contratto.
Nel mio caso l'inquilino era deceduto. Il figlio (maggiorenne, non convivente da una decina di anni e residente in un altro comune) mi ha chiesto di subentrare e io ho acconsentito. Non è stato possibile fare la cessione del vecchio contratto quindi abbiamo dovuto registrarne uno nuovo.